Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn by the claimant under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the claimant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the court's proposal for settlement. The claimant, Diaco, had previously filed an appeal against a lower court ruling regarding unemployment benefit retention against INPS but subsequently withdrew the request for judgment. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and the associated costs were non-recoverable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 12255-2025, proposto da DIACO CARMINE GIOVANNI, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato LUIGI FRAIA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1373 del 2024 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 10 dicembre 2024, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 12255/2025 Numero sezionale 1076/2025 Numero di raccolta generale 34949/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 - 2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, in presenza di rituale dichiarazione di esonero e in considerazione dell’oggetto del giudizio (il diritto di trattenere le prestazioni di disoccupazione);
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e irripetibili le spese. Roma, 30 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 12255/2025 Numero sezionale 1076/2025 Numero di raccolta generale 34949/2025 Data pubblicazione 31/12/2025