Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal after court-proposed settlement offer was ignored.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within forty days of a court-proposed settlement offer. The appellant, Maurizio Mazzone, had previously challenged an INPS decision regarding social security benefits, but the court facilitated a settlement proposal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Since the appellant did not formally reject the offer within the statutory timeframe, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and dismissed the case, ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of a court-proposed settlement offer constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 14211-2025, proposto da MAURIZIO MAZZONE, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato LUIGI BOCCHINO, con domicilio eletto IN ROMA, VIA VALADIER, 43, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE intimata Avverso la sentenza n. 3600 del 2024 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 18 dicembre 2024 (RG 386/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivoa favore del controricorrente INPS, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; nessuna statuizione sulle spese si deve adottare con riferimento alla posizione del concessionario, rimasto intimato;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legg