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Decreto — n. 34934/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal after court proposal for settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 34934/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following a formal proposal for settlement that the plaintiff refused to accept within the statutory period. The plaintiff, representing a social security dispute, had previously requested a decision but ultimately renounced the right to a ruling after the court's offer. Consequently, the court dismissed the case and ordered the plaintiff to bear all litigation costs and expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A party's failure to request a decision within forty days of a court proposal for settlement constitutes a waiver of the right to judgment, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal settlement proposal extinction of proceedings litigation costs civil procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
12 del 2025 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 9 gennaio 2025 (RG 153/2024), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 14579-2025, proposto da ANGIOLINI RENATO, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati VITTORIO ANGIOLINI, GIULIO GOMI- TONI e STEFANO INVERNIZZI, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN e domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 12 del 2025 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 9 gennaio 2025 (RG 153/2024), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in -2 - dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.6 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.