Supreme Court dismisses appeal as withdrawn after settlement proposal; parties agree to end proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days of receiving a settlement proposal. The parties had previously agreed to terminate the litigation, leading the court to apply procedural rules regarding withdrawn appeals. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a settlement proposal is communicated and the appellant does not request a decision within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 10303-2025, proposto da DISTRIBUZIONE DE NADAI S.R.L., DE NADAI TRASPORTI S.R.L., ALESSANDRO LORENZO DE NADAI, rappresentati e difesi, per procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato GIAMPAOLO DI MARCO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrenti contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MICHELE PONTONE e LORELLA FRASCONÀ, con domicilio eletto presso la sede dell’Istituto, in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144 controricorrente ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, VIA PORTOGHESI, 12 controricorrente -2 - Avverso la sentenza n. 74 del 2025 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 21 febbraio 2025 (RGN 246/24), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a caricodei ricorrenti, in solido (art. 97 cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo a favore di ciascuno dei controricorrenti, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizioe condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese del presente giudizio all’Ispettorato del lavoro, nell’importo di Euro 3.000,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito, e all’INPS e all’INAIL, nell’importo che liquida per ciascuno dei predetti controricorrenti in Euro 3 .000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accesso