Decreto — n. 34786/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 16076-2024, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro MARCOZ FULVIO, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata ALESSANDRA FANIZZI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 581 del 2023 della Corte d’appello di Torino, depositata il 12 gennaio 2024 (RG 466/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34786/2025 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che possono essere integralmente compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni dibattute; Numero registro generale 16076/2024 Numero sezionale 1068/2025 Numero di raccolta generale 34786/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 - 2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 16076-2024, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro MARCOZ FULVIO, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata ALESSANDRA FANIZZI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 581 del 2023 della Corte d’appello di Torino, depositata il 12 gennaio 2024 (RG 466/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che possono essere integralmente compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni dibattute; Numero registro generale 16076/2024 Numero sezionale 1068/2025 Numero di raccolta generale 34786/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 - 2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Roma, 30 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 16076/2024 Numero sezionale 1068/2025 Numero di raccolta generale 34786/2025 Data pubblicazione 30/12/2025