Italian Supreme Court dismisses INPS appeal as plaintiff formally waived the request for a decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceeding extinguished because the plaintiff, INPS, failed to request a ruling within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The court noted that the plaintiff had not exercised its right to decide on the settlement offer, thereby constituting a formal waiver of the appeal. Consequently, the judgment dismissed the case and ordered the litigation costs to be fully offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 16310-2024, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro FIORELLA SABATINO, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato CARMINE GIANNATTASIO ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 232 del 2024 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 16 maggio 2024 (RG 109/2024), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che possono essere integralmente compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni dibattute; Numero registro generale 16310/2024 Numero sezionale 1067/2025 Numero di raccolta generale 34783/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 - 2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Roma, 30 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 16310/2024 Numero sezionale 1067/2025 Numero di raccolta generale 34783/2025 Data pubblicazione 30/12/2025