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Ordinanza — n. 34778/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to passive status in liquidation due to improper timing and lack of formal reservation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34778/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the opposition to the passive status filed by Vincenza Parisi against the liquidation of a social cooperative. The liquidator had initially admitted the debt without reservation, and a subsequent email stating the admission was conditional was deemed an ineffective, non-executable act that could not be opposed within the strict statutory deadlines. Consequently, the court ruled that the opposition was inadmissible because the creditor had no legitimate standing to use this procedural remedy against the already deposited and binding list of claims.

Regesto Legislator

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Art. 98 l.fall.; Art. 209 l.fall.: Once the list of admitted claims is deposited and becomes executable, a subsequent informal communication of reservation lacks legal effect and cannot be the basis for an opposition within the prescribed time limits.

Parole chiave

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liquidation coatta amministrativa opposizione stato passivo ammissione con riserva termini decadenza atto irrituale elenco crediti esecutivo cassazione senza rinvio nomina dell'amministratore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
In tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt.
Art. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 98 ult. comma l. fall.
Nel caso in cui, poi, l’ammissione pura e semplice del credito della Parisi nell’elenco dei crediti fosse stata dovuta a mero errore materiale, il commissario liquidatore avrebbe potuto e dovuto fare istanza al Giudice per la sua correzione ai sensi dell’art. 98 ult. comma l. fall. 2.2.
Art. 96 l. fall.
In altri termini, l’apposizione di una riserva effettuata a mezzo mail, a prescindere dalla sua correttezza o meno ai sensi dell’art. 96 l.
Art. 209 l.fall.
L’atto con il quale il commissario liquidatore “provvede” sulle domande dei creditori è, ai sensi dell’art. 209 l.
Art. 98 l.fall.
Obiettivo salute e Lavoro (ex art. 98 e 209 l.f.), proposta avverso tale provvedimento di ammissione con riserva da Vincenza Parisi, con ricorso depositato il 16.4.2021.
Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
2.Ritiene questo Collegio di dover provvedere a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., attesa l’improponibilità dell’opposizione exart.98 e 209 l.fall.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 370 c.p
Nel caso di specie la notifica del ricorso risulta avvenuta a mezzo pec in data 13.8.2021 e a mezzo posta il 16.8.2021 mentre il controricorso risulta notificato l’8.10.2021 e depositato l’11.10.2021 e, dunque, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21105/2018
La conseguente doverosa cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato assorbe il vaglio delle censure sollevate dalla ricorrente 6.Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, stante la rilevata improcedibilità del controricorso (cfr. Cass. n. 21105/2018, Rv. 649941-01).
Sez. Un. n. 24665/2009
Sez. Un. n. 24665/2009, Rv.
Sez. Un. n. 10944/2017
Sez. Un. n. 10944/2017; Rv.
Sez. Un. n. 6060/2015
Sez. Un. n. 6060/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21734-2021 proposto da: PARISI VINCENZA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANPIERO PICCIOLO; -ricorrente - contro COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO SALUTE E LAVORO IN L.C.A. in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE GAMBADAURO; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositato il 15/07/2021 R.G.N. 659/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. VITTORIA AMIRANTE. Oggetto Improponibilità opposizione R.G.N.21734/2021 Cron. Rep. Ud.07/10/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con istanza n. 87, tramessa con pec del 3.12.2019, Vincenza Parisi ha chiesto l’ammissione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa sociale Obiettivo salute e lavoro, della somma di €. 12.019,92 (oltre €. 300,00per spese di consulenza), a titolo di differenze retributive ed indennità dovute, in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

2. Il Commissario liquidatore, con provvedimento del 18.2.2020, comunicato al procuratore di Vincenza Parisi a mezzo pec, pervenuta il 17.4.2020, ha ammesso il credito senza indicazione di apposizione di riserva.

3. Con successiva nota, pervenuta con pec del 17.3.2021, il Commissario liquidatore della Cooperativa Obsalav, in risposta a precedente mail del difensore della Parisi, avv. Gianpiero Picciolo, ha comunicato che la domanda di ammissione al passivo da questa proposta era da considerarsi effettuata con riserva, stante la pendenza del giudizio n.RG 854-2015 innanzi il Tribunale Barcellona P.G..

4. Con decreto del 13.7.2021, comunicato con pec il 15.7.2021 il Tribunale di Barcellona P.G. ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo della Liquidatela della Soc. Coop. Obiettivo salute e Lavoro (ex art. 98 e 209 l.f.), proposta avverso tale provvedimento di ammissione con riserva da Vincenza Parisi, con ricorso depositato il 16.4.2021.

5. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione Vincenza Parisi affidato ad un unico motivo.

6. Si difende con controricorso la Cooperativa Sociale Obiettivo Salute e Lavoro in l.c.a.

7. Parte controricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va rilevata d’ufficio la tardività del controricorso. Va precisato che nel caso di specie non si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale. In tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, infatti, le opposizioni allo stato passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 cit., che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro (in tal senso si vd.

Cass. Sez. Un. n. 24665/2009, Rv. 610611-01; Cass. n. 16494/2013, Rv. 627209-01; Cass. Sez. Un. n. 10944/2017; Rv. 643946-01; Cass. n. 17953/2005, Rv. 584699-01). Nel caso di specie la notifica del ricorso risulta avvenuta a mezzo pec in data 13.8.2021 e a mezzo posta il 16.8.2021 mentre il controricorso risulta notificato l’8.10.2021 e depositato l’11.10.2021 e, dunque, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.

2. Passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo si censura il provvedimento impugnato, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,per violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 98, 99 e 209 l. fall. per avere il Tribunale di Barcellona P.G. ritenuto tardivo il deposito del ricorso ex art. 98 e 209 legge fallimentare, avvenuto il 16 aprile 2021, a fronte di un provvedimento impugnato, che era stato comunicato il 17 marzo 2021. La ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il termine per la proposizione dell’opposizione potesse decorrere dalla comunicazione dell’originario provvedimento di ammissione “pura e semplice” (senza riserva) del 18.2.2020, comunicato il 17.4.2020, nel quale, nel totale dei crediti ammessi al privilegio, pari ad €. 1.218.601,99, era compreso il credito di €. 12.019,92, vantato da Vincenza Parisi.

Evidenzia che, al contrario, solo con il provvedimento di cui alla pec del 17.3.2021, la Parisi aveva avuto conoscenza della sopravvenuta “riserva”, apposta dal Commissario liquidatore. Quindi, solo da tale momento, la Parisi era legittimata a proporre opposizione ex art. 98 e 209 l.f. ed il relativo dies a quoè iniziato a decorrere dal 18.3.2021 (giorno successivo alla notifica del 17.3.2021) e, quindi, il termine di 30 giorni, previsto per l’opposizione, è andato a scadere il 16.4.2021. 2.Ritiene questo Collegio di dover provvedere a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., attesa l’improponibilità dell’opposizione exart.98 e 209 l.fall. 2.1.

Occorre, infatti, considerare che, in base alla disciplina della legge fallimentare riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, applicabile ratione temporis , nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la cui prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale, le operazioni di verifica dei crediti sono affidate al commissario liquidatore, organo estraneo alla giurisdizione, e prescindono dalla domanda di parte e dal suo contenuto (Cass. n. 2917/2016, Rv. 638553-01). La partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell'art. 208 legge fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 legge fall., è, dunque, solo eventuale ma, ove esperita, comporta l'obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse (Cass.

Sez. Un. n. 6060/2015, Rv. 634846 -01). L’atto con il quale il commissario liquidatore “provvede” sulle domande dei creditori è, ai sensi dell’art. 209 l. fall., l’elenco dei crediti ammessi o respinti che egli è tenuto a redigere e comunicare “a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto in parte ammessa”. L’elenco, sempre a norma dell’art. 209 l. fall. diviene esecutivo con il deposito in cancelleria e può essere impugnato ai sensi dell’art. 98 l. fall.. Da tale disciplina discende che, mentre nel caso in cui il creditore chieda l'ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso nell’elenco con riserva è configurabile una situazione di soccombenza che lo legittima a proporre opposizione immediata nelle forme dell'art. 98, comma 2, l.fall., ove, invece, il credito sia stato ammesso senza riserva e sia il commissario liquidatore a voler contestare detta ammissione, egli è legittimato ma anche tenuto a proporre egli stessoimpugnazione immediata avverso detto elenco ai sensi del comma 3 del medesimo art. 98 l. fall., ma non può “modificare” l’elenco depositato e divenuto esecutivo(cfr.

Cass. n. 268 del 09/01/2020 (Rv. 656518 - 01). Nel caso in cui, poi, l’ammissione pura e semplice del credito della Parisi nell’elenco dei crediti fosse stata dovuta a mero errore materiale, il commissario liquidatore avrebbe potuto e dovuto fare istanza al Giudice per la sua correzione ai sensi dell’art. 98 ult. comma l. fall. 2.2. Nel caso di specie va considerato che, in conseguenza dell’istanza presentata dalla Parisi, il commissario liquidatore ha provveduto espressamente inserendo il suo credito nell’elenco di quelli ammessi con il provvedimento del 18.2.2020, comunicato il 17.4.2020, nel quale l’ammissione risultava essere stata fatta senza alcuna apposizione di riserva e che, dunque, tale atto, non potendo assumere in alcun modo il valore di rigetto della domanda,non poteva, né tantomeno doveva, essere opposto nei termini di cui all’art. 98 l.fall.

Quanto alla precisazione effettuata a mezzo mail al difensore della Parisi il 17.3.2021, con la quale il Commissario liquidatore “comunicava” che l’ammissione era da considerarsi con riserva, trattasi di atto del tutto irrituale, sia in quanto l’elenco dei crediti ammessi, una volta depositato in cancelleria, era divenuto esecutivo (art. 209 l.fall.) e non più modificabile, sia in quanto non concretizzatosi in una modifica espressa del suddetto elenco, come peraltro mostra di sapere lo stesso Commissario ove precisa che provvederà “al più presto ad apportare tale dicitura alla voce Osservazioni del Commissario Liquidatore”.

3. In altri termini, l’apposizione di una riserva effettuata a mezzo mail, a prescindere dalla sua correttezza o meno ai sensi dell’art. 96 l. fall., una volta divenuto esecutivo l’elenco come depositato, costituiva un atto del tutto improduttivo di effetti che non poteva né doveva essere opposto secondo la procedura disciplinata dall'art. 98 l. fall., tantomeno nel rispetto dei rigorosi termini di decadenza da cui quella procedura è caratterizzata, fatta salva la possibilità per il creditore di ottenere tutela in sede di reclamo ex artt. 110 e 212 l. fall. ove l’irrituale apposizione della riserva si dovesse tradurre nella mancata attuazione dello stato passivo così come depositato. 4.In forza di tali considerazioni, dunque, il giudice di merito avrebbe dovuto constatare che l’odierna ricorrente non era legittimata a valersi del mezzo costituito dall’opposizione allo stato passivo di cui all’art. 98, comma 2, l. fall., donde il rilievo - in questa sede, a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. -che la domanda non poteva essere proposta.

5. La conseguente doverosa cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato assorbe il vaglio delle censure sollevate dalla ricorrente 6.Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, stante la rilevata improcedibilità del controricorso (cfr. Cass. n. 21105/2018, Rv. 649941-01).

7. Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione P.Q.M La Corte decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento