Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes procedural validity of lawyer's withdrawal despite prior renunciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but immediately dismissed it because the appellant withdrew the request on September 26, 2025. Although the appellant's lawyer had previously renounced representation in July 2024, the court applied the principle of perpetual office to validate the withdrawal as a formal act by a lawyer with conciliation powers. Consequently, the proceedings were extinguished without any ruling on costs or the merits of the underlying bankruptcy dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The appeal is extinguished upon withdrawal, and a prior renunciation by the lawyer does not invalidate the withdrawal if performed by a lawyer holding powers to renounce acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25049-2022 proposto da: MONARO SANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA BRUGNOLO; -ricorrente - contro PREFABBRICATI MORRI S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ASTORRE MANCINI; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 29/09/2022 R.G.N. 4049/2021 R.G.N. 4049/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. VITTORIA AMIRANTE. Oggetto R.G.N.25049/2022 Cron.
Rep. Ud.07/10/2025 RILEVATO CHE 1. Con decreto del 07.07.2022, comunicato al ricorrente in data 29.09.2022, il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione spiegata - con ricorso ex art. 98 l.f., depositato in data 28 dicembre 2021 e ritualmente notificato - da Sandro Monaro avverso il decreto con il quale il Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Delegato – ritenendo che il ricorrente non avesse “diligentemente adempiuto al proprio incarico di Direttore Generale e, contemporaneamente, di Amministratore delegato svolgendo attività dannosa aggravando ulteriormente lo stato di dissesto” e non avesse “provato di avere svolto concretamente l’attività di cui ai contratti di mandato” nonché ritenendo “la nullità del contratto ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto essendo descritto in modo del tutto generico le prestazioni da svolgere” - aveva escluso dall’ammissione allo stato passivo il credito di cui egli aveva chiesto l’insinuazioneper gli importi a) di € 183.500,00 al netto delle ritenute a titolo di retribuzioni maturate dal settembre 2020 al giugno 2021 e non pagato nonché b) di € 682.917,97 al lordo delle ritenute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, T.F.R., periodo di messa a disposizione post fallimento e competenze di fine rapporto.
2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione Sandro Monaro affidato a quattro motivi.
3. Superfluo risulta l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell'udienza, i n data 26 settembre 2025 , parte ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso e, in pari data, parte controricorrente ha depositato accettazione della rinuncia a spese legali integralmente compensate. Rilevato che con atto depositato il 12 luglio 2024 il difensore di parte ricorrente Avv. Brugnolo aveva rinunciato alla procura ma che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore - di cui è espressione l'art. 85 c.p.c. - detta rinuncia non spiega alcuna efficacia nell'ambito del giudizio di cassazione, caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio, (cfr. Cass. n. 28365/2022, Rv. 665734- 01), deve ritenersi che la rinuncia al ricorso formulata dal medesimo Avv. Brugnolo per conto del Monaro siarituale in quanto svolta da procuratore munito del potere di “conciliare, transigere, farsi sostituire, rinunciare agli atti”.
4. Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, a norma dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.
5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002 P.Q.M La Corte visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.dichiara estinto il giudizio di legittimità Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta C