Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Capitale Lavoro Spa, had not acted to preserve the right to a ruling despite the procedural deadline expiring. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the case and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days results in the automatic extinction of the proceedings and the mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17070/2025 R.G. proposto da: CAPITALE LAVORO SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. ALBANESE GIOVANNA -ricorrente- contro PRESTA ASSUNTA, CAMILLI AMEDEO, SERI BARBARA, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHIELAN GIAMPIERO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 540/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 25/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 17070/2025 Numero sezionale 1064/2025 Numero di raccolta generale 34726/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la novità e complessità della questione, così come è avvenuto in analoghi precedenti del medesimo contenzioso (v.
Cass. 26667/2025; Cass.26666/20’25; Cass. 26447/2025) e tenuto conto che il presente ricorso per cassazione è anteriore agli arresti con i quali questa S.C. ha definito la questione giuridica controversa; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 17070/2025 Numero sezionale 1064/2025 Numero di raccolta generale 34726/2025 Data pubblicazione 30/12/2025