Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 34725/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 34725/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Capitale Lavoro Spa, filed the appeal against a Rome Court of Appeal judgment but remained silent regarding the proposed settlement for over a month. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case and ordering cost compensation between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant on the proposed definition of the proceedings within the statutory period constitutes a waiver of the right to a decision, leading to the extinction of the cassation judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction 40 day deadline proposed definition waiver by silence cost compensation competenza speciale in materia di contratti di lavoro capacità al lavoro controversie di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
516/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 25/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
516/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 25/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17069/2025 R.G. proposto da: CAPITALE LAVORO SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBANESE GIOVANNA -ricorrente- contro PARENTI ROBERTA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CRUPI PASQUALE MARIA, DELL'ALPI SALVATORE e, FARANDA RICCARDO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 516/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 25/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17069/2025 Numero sezionale 1063/2025 Numero di raccolta generale 34725/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la novità e complessità della questione, così come è avvenuto in analoghi precedenti del medesimo contenzioso (v.

Cass. 26667/2025; Cass.26666/2025; Cass. 26447/2025) e tenuto conto che il presente ricorso per cassazione è anteriore agli arresti con i quali questa S.C. ha definito la questione giuridica controversa; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 17069/2025 Numero sezionale 1063/2025 Numero di raccolta generale 34725/2025 Data pubblicazione 30/12/2025