Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, CAFà Anna Maria, had not exercised her right to proceed with the case against INPS after the lower court's proposal. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the costs to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of a settlement proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 12044-2025, proposto da CAFÀ ANNA MARIA, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato CARMELO FABRIZIO FERRARA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 220 del 2024 della Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il 9 dicembre 2024 (RG 130/2024), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che possono essere integralmente compensate, in ragione della parziale Numero registro generale 12044/2025 Numero sezionale 1060/2025 Numero di raccolta generale 34721/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 - 2 - novità delle questioni controverse, inerenti all’interpretazione della normativa del 2020;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 30 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 12044/2025 Numero sezionale 1060/2025 Numero di raccolta generale 34721/2025 Data pubblicazione 30/12/2025