Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Capitale Lavoro Spa, did not act within this timeframe, while the respondent, De Santis Valentina, argued for the dismissal based on the statutory silence. The court ruled that the lack of a timely request constitutes a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, thereby terminating the case and ordering cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14004/2025 R.G. proposto da: CAPITALE LAVORO SPA, rappresentate e difesa dall’avvocato ALBANESE GIOVANNA -ricorrente- contro DE SANTIS VALENTINA, rappresentata e difesa dagli Avv. CRUPI PASQUALE MARIA e FARANDA RICCARDO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4460/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 17/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14004/2025 Numero sezionale 1058/2025 Numero di raccolta generale 34717/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la novità e complessità della questione, così come è avvenuto in analoghi precedenti del medesimo contenzioso (v.
Cass. 26667/2025; Cass.26666/2025; Cass. 26447/2025) e tenuto conto che il presente ricorso per cassazione è anteriore agli arresti con i quali questa S.C. ha definito la questione giuridica controversa; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 14004/2025 Numero sezionale 1058/2025 Numero di raccolta generale 34717/2025 Data pubblicazione 30/12/2025