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Decreto — n. 34714/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 34714/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Michele Messina, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, INPS, argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the proposal for judgment within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural default statutory deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure renunciation of appeal non-compliance esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23614/2024 R.G. proposto da: MESSINA MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE AUGELLO -ricorrente- contro INPS, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA PASSARELLI unitamente agli avvocati SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n.143/2024 depositata il 08/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni dell’esonero, già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito Numero registro generale 23614/2024 Numero sezionale 1056/2025 Numero di raccolta generale 34714/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28/12/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 23614/2024 Numero sezionale 1056/2025 Numero di raccolta generale 34714/2025 Data pubblicazione 30/12/2025