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Ordinanza — n. 34662/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy trustee's refusal to admit testimony from the company's legal representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34662/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Daniele Mazzilli's appeal against the Potenza bankruptcy court's refusal to admit oral testimony from the legal representative of Convivio S.r.L. Mazzilli argued that the representative, as a third party, could testify regarding the date of a payment request to interrupt prescription, whereas the lower court incorrectly barred this evidence. The court held that the principle preventing a bankrupt entity from testifying extends to its legal representative acting in that capacity, and the lower court correctly applied Article 246 of the Code of Civil Procedure by excluding the testimony.

Regesto Legislator

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Art. 246 c.p.c.; Art. 42, 43 RD n. 276/1942: The principle that a bankrupt entity cannot testify as a substantive party extends to its legal representative acting in that capacity, justifying the exclusion of such testimony under Article 246 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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bankruptcy procedure legal representative testimony admissibility prescription interruption Code of Civil Procedure substantive party Cassation appeal revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 cpc
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 42 RD n. 276/1942
Art. 43 RD n. 276/1942
Art. 246 cpc
276/1942, in connessione con l’art. 246 cpc.
Art. 100 cpc
Art. 24 Cost.
276/1942, in connessione con l’art. 246 cpc.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4157/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 708-2021 proposto da: MAZZILLI DANIELE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SANTANGELO; -ricorrente - contro FALLIMENTO CONVIVIO S.R.L.; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 15599/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 18/11/2020 R.G.N. 1578/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa 1. In data 27.4.2018 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo della procedura fallimentare Convivio S.r.l. con esclusione della domanda di insinuazione formulata da Oggetto Fallimento– Retribuzione rapporto privato R.G.N.708/2021 Cron. Rep. Ud.07/10/2025 Daniele Mazzilli perché il credito da questi vantato era prescritto.

2. Proposta opposizione, con la quale l’istante aveva esposto di avere provato l’interruzione della prescrizione con la richiesta di pagamento del TFR del 12.2.2015 sottoscritta dal legale rappresentante della Convivio S.r.l., il Tribunale la rigettava ribadendo che la istanza di pagamento era priva di data certa e la circostanza della anteriorità della scrittura rispetto al fallimento non poteva essere dimostrata a mezzo dell’unico teste indicato che era il legale rappresentante della società 3. Avverso il decreto del Tribunale del 18.11.2020 proponeva ricorso per cassazione Daniele Mazzilli affidato a due motivi. La Curatela del Fallimento Convivio S.r.l. non svolgeva attività difensiva.

4. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 RD n. 276/1942, in connessione con l’art. 246 cpc. Si sostiene che, a differenza di ciò che era stato ritenuto dal Tribunale, la tesi della incompatibilità, quale teste, del soggetto fallito, in quanto parte in senso sostanziale, poteva valere quando il fallito era una persona fisica, ma non anche quando il fallito era una persona giuridica, in particolare una società di capitale.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 cpc, in connessione con l’art. 100 cpc nonché la violazione dell’art.24 Cost., per non avere il Tribunale considerato che la prova orale articolata era l’unico modo per dimostrare la data di ricezione dell’atto introduttivo e che i legali rappresentati di una società di capitale erano soggetti terzi rispetto al giudizio (e non parti in causa) perché non avevano un interesse che avrebbe legittimato la loro partecipazione al giudizio, tanto è che, in giurisprudenza, si era sempre ritenuta univocamente ammissibile la prova testimoniale dell’amministratore di una società di capitale nei procedimenti in cui questa era in causa.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono fondati.

5. Il gravato provvedimento, infatti, è in linea con quanto affermato in sede di legittimità (Cass. n. 4157/2024), con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio, ove si è precisato che: “Il principio secondo cui il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché conserva la qualità di parte in senso sostanziale -come tale inconciliabile con la veste di testimone - è estens ibile anche alla persona fisica che abbia statutariamente larappresentanza legale di quella giuridica, senza che ciò comporti alcuna contrarietà ai principi CEDU, posto che secondo la stessa interpretazione della Corte EDU la violazione si verifica solo allorché una delle due parti in causa sia posta dalla norma processuale in posizione di svantaggio nei confronti dell'altra, mentre l'art.246 c.p.c. si applica in egual modo a tutte le parti del giudizio”.

6. Correttamente, quindi, il Tribunale non ha ammesso la articolata prova testimoniale con l’unico teste indicato che era il legale rappresentante della società fallita.

7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

8. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.