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Ordinanza — n. 34657/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding collaboration bonus and prescription period in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34657/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by SELTA S.P.A. against a Milan bankruptcy court's partial admission of a worker's collaboration bonus claim. The employer argued that a 2013 union agreement constituted a proximity contract allowing retributive derogations and that the claim was not prescribed due to job stability. The court dismissed these arguments, citing established precedent that such agreements do not override statutory retributive rules and that the prescription period runs from job termination for indefinite contracts. Consequently, the lower court's decision to award the bonus was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 2751 bis n. 1 c.c.; Art. 2948 n. 5 c.c.: A union agreement signed during a crisis does not qualify as a proximity contract capable of modifying statutory retributive rules, and the prescription period for claims arising from such agreements runs from the termination of the employment relationship for indefinite contracts.

Parole chiave

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collaboration bonus proximity contract prescription period bankruptcy proceedings union agreement indefinite contract retributive rules cessazione dell'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 2751 bis n. 1 c.c.
Art. 2948 n. 5 c.c.
Il Collegio ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n.
Art. 18 law n. 300/1970
92/2012, di novellazione dell’art. 18 legge n.
Law n. 92/2012
Law n. 148/2011
Law n. 138/2011
Law n. 228/2012
D.P.R. n. 115/2002
art. 2077 c.c
148/2011 e falsa applicazione dell’art. 2077 c.c., nella parte in cui il decreto impugnato ha accertato la sussistenza del diritto in capo al lavoratore di percepire il premio particolare di collaborazione”.
art. 118 disp. att. c.p
13772 del 2024), precedenti tutti ai quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014
34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass.
Cass. n. 2730 del 2012
2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass.n.
Cass. n. 20518 del 2008
Cass. n. 25546 del 2006
20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass.
Cass. n. 3664 del 2006
25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass.
Cass. n. 6542 del 2004
3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass.
Cass. n. 32084 del 2019
6542 del 2004; Cass. n. 32084 del 2019; Cass.n.
Cass. n. 20694 del 2018
Cass. n. 27568 del 2017
20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017).
Cass. n. 9591 del 2023
della Selte Spa su analoghe vicende lavorative sovrapponibili alla presente (in origine, Cass. n. 9591 del 2023; conf.
Cass. n. 35864 del 2023
Cass. n. 35864 del 2023; Cass.
Cass. n. 35882 del 2023
35864 del 2023; Cass. n. 35882 del 2023; Cass.n.
Cass. n. 31637 del 2023
Cass. n. 31690 del 2023
31637 del 2023; Cass. n. 31690 del 2023; Cass.
Cass. n. 774 del 2024
31690 del 2023; Cass. n. 774 del 2024; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17673-2023 proposto da: SELTA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICA TROVATO; -ricorrente - contro GIORGI GIULIO; -intimato – avverso il decreto n. 6647/2023 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/08/2023 R.G.N. 26811/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Opposizione allo stato passivo R.G.N.17673/2023 Cron. Rep. Ud07/10/2025 FATTI DI CAUSA 1.

Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, in accoglimento parziale dell’opposizione allo stato passivo proposta da Giulio Giorgi nei confronti dell’Amministrazione straordinaria di SELTA spa, ha ammesso il lavoratore per l’ulteriore somma di euro 5.847,40, previa compensazione parziale con il credito vantato dalla procedura a titolo di indennità per mancato preavviso, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., “a titolo di premio di collaborazione per il periodo 2013-2019”, oltre accessori. 2.Il Tribunale, in estrema sintesi e per quanto qui rilevi, ha ritenuto, in adesione a numerosi precedenti dello stesso Tribunale fallimentare, di disattendere la prospettazione dell’Amministrazione straordinaria secondo cui, “visto il mancato raggiungimento dei risultati previsti in sede di accordo sindacale” dell’ottobre 2013, esteso successivamente nel 2018, il “premio di collaborazione” non fosse dovuto.

Il Collegio ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n. 5 c.c., in quanto decorrente, per il venir meno del regime stabilità del rapporto di lavoro, dalla data di cessazione del medesimo.

3. Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso la Selta Spa in A.S. con due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso denuncia: “violazione dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011, convertito nella l. n. 148/2011 e falsa applicazione dell’art. 2077 c.c., nella parte in cui il decreto impugnato ha accertato la sussistenza del diritto in capo al lavoratore di percepire il premio particolare di collaborazione”.

Si critica diffusamente il provvedimento gravato per non aver considerato che l’accordo sindacale stipulato in data 12 luglio 2013 doveva essere considerato un contratto di prossimità disciplinato dalle disposizioni richiamate, come tale in grado di “derogare o modificare la disciplina dei profili retributivi dei rapporti di lavoro, al fine di gestire una situazione di crisi aziendale”. 2.La censura non può trovare accoglimento. 2.1.Il motivo presenta pregiudiziali profili di inammissibilità. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr.

Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass.n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass. n. 32084 del 2019; Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017). Ciò posto, la motivazione della sentenza gravata non affronta la questione della qualificazione giuridica dell’accordo sindacale quale “contratto di prossimità”, per cui si tratta di questione nuova, implicante accertamenti e valutazioni in fatto, e la parte ricorrente non indica specificamente i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare che detta questione sia stata sottoposta al contraddittorio. 2.2.

La doglianza è, in ogni caso, anche infondata alla luce di numerosi precedenti di questa Corte resi nei confronti della medesima A.S. della Selte Spa su analoghe vicende lavorative sovrapponibili alla presente (in origine, Cass. n. 9591 del 2023; conf. Cass. n. 35864 del 2023; Cass. n. 35882 del 2023; Cass.n. 31637 del 2023; Cass. n. 31690 del 2023; Cass. n. 774 del 2024; Cass. n. 13772 del 2024), precedenti tutti ai quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

3. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per la non corretta decorrenza del regime di maturazione della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, sull’erroneo presupposto del sopravvenuto venir meno del regime di stabilità, per effetto della legge n. 92/2012, di novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, con una diversa articolazione del sistema delle tutele.

4. La censura è infondata. Secondo un orientamento ormai consolidato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022; negli stessi sensi v. le pronunce prima richiamate su analoghe controversie).

5. Pertanto, il ricorso deve essere respinto; non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricor