Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding partial reform and litigation costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the main appeal inadmissible and rejected the incidental appeal, ruling that the appellate court's partial reform of the first-instance judgment regarding dismissal and severance pay did not constitute a total victory for the employer. The court emphasized that the worker still won part of the case regarding unpaid wages, creating reciprocal partial success between the parties. Consequently, the litigation costs for the cassation proceedings were ordered to be fully compensated between the two sides.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002: When an appellate judgment partially reforms a first-instance decision, the final outcome determines cost allocation based on reciprocal partial success, allowing for total compensation of litigation expenses between parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3421-2023 proposto da: CRUPI ANNUNZIATA, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANIA RANIA; -ricorrente principale - contro TECNOLOGICA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALE FILIBERTO; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1255/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/11/2022 R.G.N. 980/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.
Oggetto Rapporto privato Dimissioni per giusta causa Spese processuali R.G.N.3421/2023 Cron. Rep. Ud.18/09/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 488/2021 il Tribunale di Crotone aveva accolto parzialmente una prima domanda di Crupi Annunziata e, per l’effetto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e tenuto conto della spettanza di differenze retributive, aveva condannato la Tecnologica s.r.l. a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.386,91 lordi, come da prospetto dell’ultima busta paga esibita; aveva accolto, inoltre, la domanda di accertamento di legittimità delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla Crupi e aveva condannato, per l’effetto, la Tecnologica s.r.l. al pagamento dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso, quantificata in € 26.271,81, come da conteggi della ricorrente; aveva rigettato le altre domande della ricorrente; aveva compensato le spese di lite per il 30% e condannato la Tecnologica s.r.l. al pagamento del restante 70% delle spese di lite, quantificate in 3.336,20 (già operata la riduzione) per compensi professionali, oltre IVA, compenso forfettario del 15% e C.P.A., e distratte in favore del difensore della lavoratrice.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro:
1) accoglieva l’appello principale della Tecnologica s.r.l. contro la sentenza di primo grado, e in parziale riforma della stessa, rigettava la domanda di indennità sostitutiva del preavviso proposta dalla ricorrente;
2) rigettava l’appello incidentale di quest’ultima;
3) confermava nel resto;
4) compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premesso ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice, ha riferito che la società convenuta, quale appellante principale, aveva censurato il riconoscimento della giusta causa delle dimissioni della lavoratrice e, comunque, la misura dell’indennità sostitutiva che le era stata accordata, contestando anche la regolamentazione delle spese di lite, che chiedeva fossero poste a carico della ricorrente o, in subordine, che fossero compensate.
4. La Corte, nel giudicare fondato l’appello principale della società, dopo aver diffusamente rivalutato le risultanze processuali, giungeva alla conclusione che, stante l’assenza della giusta causa delle dimissioni, veniva meno il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso che il Tribunale aveva accordato alla lavoratrice in contrasto, peraltro, con l’art. 2119 c.c. che alla disciplina del preavviso assoggetta solo il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non anche quello a termine.
5. Inoltre, la Corte considerava che, in mancanza della giusta causa delle dimissioni, non poteva accedersi alla domanda risarcitoria che la lavoratrice aveva riproposto con l’appello incidentale perché essa si fondava, per l’appunto sulla ricorrenza di quella stessa giusta causa.
6. Infine, la Corte riteneva di compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, “ravvisandosi nell’accoglimento parziale delle pretese attoree la condizione di reciproca soccombenza che, a tali fini, è contemplata dall’art. 92, c. 1, c.p.c.”.
7. Avverso tale decisione Crupi Annunziata ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo e successiva memoria.
8. Resiste l’intimata con controricorso, contenente anche ricorso incidentale a mezzo di unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo la ricorrente principale denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Trascritte le parti di sentenza che dichiara di impugnare, deduce che la Corte d’appello “ha disatteso la normativa sulla risoluzione anticipata di un contratto di lavoro ed è incorsa in motivazione contraddittoria quando nel corpo della stessa afferma che la mancata corresponsione dei ratei della tredicesima integra inadempimento ex art. 125 CCNL di categoria per poi affermare che la mancata corresponsione non riveste i caratteri di inadempimento grave da integrare giusta causa di dimissioni”.
2. Con unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 91 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello afferma: Le spese del doppio grado si compensano tra le parti, ravvisandosi nell’accoglimento parziale delle pretese attoree la condizione di reciproca soccombenza che, a tali fini, è contemplata dall’art. 92, c. 1, c.p.c. .
4. L’unico motivo del ricorso principale è inammissibile.
5. Nota il Collegio che tale censura, non ricondotta dalla parte a nessuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c., in rubrica si riferisce ad “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. La ricorrente, perciò, sembra alludere al previgente testo del n.
5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., che recitava: “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabiledi ufficio”; laddove il testo da tempo e tuttora vigente del medesimo n.
5) recita: “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
6. Ebbene, secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis,più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406).
7. Osserva comunque il Collegio che la generica deduzione del vizio di “motivazione contradditoria” da parte della ricorrente principale non si confronta assolutamente con l’ampia ed articolata motivazione resa dalla Corte di merito per giungere alle conclusioni premesse in narrativa (v. in extensoi §§ da 6.1. a 15. alle pagg. 3-8 della sua sentenza). Invero, di tale complesso ragionamento decisorio la ricorrente prende in considerazione –in modo frammentario ed incompleto - solo una minima quota (cfr. pagg. 4 - 5 del ricorso per cassazione). 7.1.
Del resto, lo sviluppo della censura in esame (cfr. pagg. 5-10 del ricorso) rende chiaro che la ricorrente principale in realtà critica nel merito giuridico le soluzioni adottate dalla Corte distrettuale, proponendo un proprio diverso apprezzamento delle risultanze processuali, contrapposto a quello estesamente operato dalla stessa Corte; il che non è consentito in questa sede di legittimità. Invero, un motivo che, stando alla sua rubrica, appariva formulato in chiave di denuncia di un’anomalia motivazionale (non dedotta in base al pertinente mezzo di ricorso per cassazione e negli stretti limiti in cui attualmente può essere fatta valere), si chiude con l’affermazione che:
“La sentenza impugnata riporta e fa proprio un indirizzo giurisprudenziale sui requisiti della risoluzione contrattuale per giusta causa salvo poi disapplicarli al caso in oggetto. Ed incorre in violazione ed errata applicazione delle norme di diritto sul concetto di dimissioni per giusta causa”.
8. Privo di qualsiasi fondamento è l’unico motivo del ricorso incidentale.
9. Come accennato nella narrativa che precede:
a) la lavoratrice aveva proposto più e distinte domande al primo giudice, il quale aveva accolto una parte di esse ed altre domande aveva rigettato;
b) la società già datrice di lavoro, quale appellante principale, aveva impugnato la pronuncia del Tribunale limitatamente ai capi della stessa relativi alla giusta causa di dimissioni ed all’indennità sostitutiva del mancato preavviso, contestando altresì la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, chiedendo che esse fossero “poste a carico della ricorrente o, in subordine”, che esse fossero “compensate”;
c) la lavoratrice, oltre a resistere all’impugnazione avversa, aveva proposto “appello incidentale per ottenere il risarcimento del danno da anticipato recesso datoriale che il tribunale le ha negato e che è da quantificarsi in misura corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito sino alla scadenza del pattuito termine contrattuale”;
d) la Corte territoriale, oltre a rigettare l’appello incidentale della lavoratrice, aveva accolto l’appello principale della società, rigettando la domanda di indennità sostitutiva del preavviso proposta dalla lavoratrice, “in parziale riforma della gravata sentenza”, che nel resto, tuttavia, confermava esplicitamente, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
10. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, quando il giudizio si articola in più fasi o gradi, se la sentenza conclusiva del giudice d’appello o del rinvio riforma anche parzialmente quella pronunciata in primo grado, l’effetto si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che detto giudice ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese, considerando l’esito complessivo della lite (così tra le altre Cass., sez. II, 17.4.2002, n. 5497).
11. Ebbene, la sentenza impugnata in parte quaè conforme a detto principio di diritto perché la Corte territoriale, a fronte di appello principale che afferiva anche al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado, legittimamente ha totalmente rivisto tale regolamentazione ed ha deciso, inoltre, di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio, come del resto richiesto esplicitamente, sia pure in subordine, dalla stessa appellante principale per quelle di primo grado.
12. Erroneamente, infatti, la ricorrente incidentale fa riferimento all’ “accoglimento integrale dell’appello principale”, alla “infondatezza integrale del ricorso introduttivo di primo grado che riteneva sorrette da giusta causa le dimissioni rese dalla Sig.ra Annunziata Crupi (ricorrente)”, e alla “insussistenza di alcun elemento di soccombenza (anche parziale nel giudizio di appello)” (cfr. inizio di pag. 16 del controricorso). In particolare, non considera la ricorrente incidentale che l’esito complessivo del giudizio cui la Corte d’appello doveva far capo, pur a seguito della parziale riforma della decisione del Tribunale, vedeva ancora la lavoratrice istante in parte vittoriosa in relazione all’accoglimento parziale della sua domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il complessivo importo di € 10.386,91.
13. Stante la reciproca soccombenza delle parti in questa sede, le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate. Nondimeno, entrambe le parti sono tenute al pagamento del c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore import