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Ordinanza — n. 34624/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses employee's claim for damages arising from criminal conviction, ruling it stems from the trial not employer conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34624/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Rocco Lobianco's appeal against the Appellate Court's dismissal of his claim for damages against Poste Italiane. Lobianco argued that the employer failed to provide a safe work environment, but the court found the Appellate Court correctly identified the criminal conviction as the sole source of his non-pecuniary and pecuniary losses. Consequently, the court held that no employer liability existed because the damages were a direct consequence of the criminal proceedings and Lobianco's own past omissions, not the employer's actions.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 2087 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 654 c.p.p.: Damages resulting from a criminal conviction are attributable to the judicial process and the defendant's own conduct, not to the employer, thereby precluding liability for a breach of safety duties.

Parole chiave

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employer liability criminal conviction damages causal link dismissal safety duties breach judicial process consequences finzione di notifica postale estensione del mandato postale destinatario della proposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
Art. 2087 c.c.
il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. per avere la Corte territoriale individuato la fonte del danno nel processo penale piuttosto che nell’omissione, da parte di Poste Italiane spa, di misure atte a garantirgli un ambiente di lavoro sano e salubre.
Art. 2697 c.c.
il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente la prova del nesso causale fra la condotta datoriale e i danni da lui lamentati.
Art. 654 c.p.p.
per avere la Corte territoriale ricondotto il danno al giudicato penale di condanna, al di fuori dei limiti dell’art. 654 c.p.p. Il motivo è infondato.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
art. 2087 c.c
il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c.
artt. 2043 c.c
il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c.
art. 654 c.p
per avere la Corte territoriale ricondotto il danno al giudicato penale di condanna, al di fuori dei limiti dell’art. 654 c.p.p.
art. 2043 c.c
art. 2697 c.c
il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19178/2024r.g., proposto Lobianco Rocco, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Enzo Crimeni. ricorrente contro Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Viale Europa n. 190, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Alessia Baroni. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1832/2024 pubblicata in data 27/05/2024, n.r.g. 1865/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/11/2025dal Consigliere dott.

Francescopaolo Panariello. FATTI DI CAUSA 1.- Rocco Lobianco era dipendente di Poste Italiane spa con qualifica di responsabile di struttura complessa e da aprile 1996 era stato nominato direttore facente funzioni dell’ufficio postale di Amantea. In data 16/04/1996 aveva ricevuto lettera raccomandata dalla sig.ra Martire Maria, con cui questa chiedeva notizie al direttore p.t. su chi avesse OGGETTO: dipendente postale - processo penale - danno conseguente -domanda di risarcimento - nesso causale con una condotta datoriale -necessità materialmente incassato la sua pensione n. 60035287 cat.

IO relativa alla mensilità di dicembre 1995 e 13^ del 1995. Il Lobianco deduceva di aver tempestivamente inviato l’istanza alla direzione provinciale di Cosenza con raccomandata del 23/04/1996, senza esito. Aggiungeva che la sig.ra Martire aveva inviato una nuova diffida ed egli aveva provveduto una seconda volta ad inoltrala alla direzione provinciale di Cosenza. Allegava che in data 07/07/1999 era stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Paola, che poi l’aveva condannato per omissione di atti d’ufficio (art. 238, co. 2, c.p.), sentenza confermata in appello e poi dalla Cassazione con sentenza n. 331 del 07/03/2002, per avere egli, in qualità di direttore dell’ufficio postale di Amantea, omesso di rispondere alle missive della sig.ra Martire di aprile e di maggio 1996.

Deduceva che, dopo che la direzione provinciale di Cosenza aveva negato la ricezione delle due raccomandate, a seguito di alcune ricerche era emerso che almeno una era regolarmente pervenuta. Aggiungeva che comunque la predetta direzione provinciale non aveva dato seguito e ciò aveva innescato il processo penale, fonte per lui di forte ansia, stress e senso di frustrazione. Aveva dovuto altresì sostenere le spese processuali della parte civile, sig.ra Martire, e del suo legale per la difesa nel processo penale. Adìva il Tribunale di Roma per ottenere la condanna di Poste Italiane spa al risarcimento del danno patrimoniale (pari alle spese della parte civile da lui refuse e alle spese da lui sostenute per la sua difesa nei vari gradi del processo penale) e del danno non patrimoniale, morale e dinamico- relazionale da liquidare in euro 200.000,00. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo insussistente il nesso causale fra la condotta di Poste Italiane spa (ossia il ritardo con cui era stata riscontrata la raccomandata del direttore) e la sottoposizione del Lobianco al processo penale con i conseguenti danni patiti. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Lobianco.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) le vicende relative alle sue richieste rivolte alla direzione provinciale di Cosenza sono irrilevanti, poiché ciò che era richiesto al Lobianco, per non incorrere nel processo penale e non subire così i relativi danni, era rispondere e dare notizie adeguate alla sig.ra Martire, piuttosto che lasciarla in uno stato di piena ignoranza sulle richieste da lei avanzate;

b) anche la Corte d’Appello di Salerno, adita in sede di revisione, ha rigettato l’istanza, evidenziando come la documentazione prodotta dal Lobianco – relativa al rinvenimento della sua raccomandata di inoltro della richiesta della sig.ra Martire alla direzione provinciale di Cosenza e alla tardiva risposta di quest’ultimo ufficio – fosse ininfluente sulla condanna penale. 4.- Avverso tale sentenza Lobianco Rocco ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-Poste Italiane spa ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. per avere la Corte territoriale individuato la fonte del danno nel processo penale piuttosto che nell’omissione, da parte di Poste Italiane spa, di misure atte a garantirgli un ambiente di lavoro sano e salubre. Il motivo è inammissibile, sia perché contiene ampi riferimenti al mobbing, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sia perché non si confronta con la motivazione articolata dai Giudici d’appello, secondo cui il danno lamentato –sia quello patrimoniale, sia quello non patrimoniale – è stata la conseguenza del processo penale.

Ed in relazione a tale accertamento di derivazione causale il ricorrente non ha formulato censura alcuna. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 654 c.p.p. per avere la Corte territoriale ricondotto il danno al giudicato penale di condanna, al di fuori dei limiti dell’art. 654 c.p.p. Il motivo è infondato. I Giudici d’appello non hanno applicato la c.d. efficacia preclusiva del giudicato, ma si sono limitati ad individuare – con un accertamento di fatto immune da censure – che i danni lamentati dal Lobianco derivavano dalle vicende relative al processo penale che lo aveva visto coinvolto e che si era concluso con sentenza di condanna.

A fronte di tale accertamento, dunque, nessun comportamento datoriale poteva integrare gli estremi di una condotta idonea a cagionare un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c., poiché sul piano causale i danni erano la conseguenza del processo penale, a sua volta conseguenza di un preciso e specifico comportamento omissivo del Lobianco in qualità di incaricato di pubblico servizio, oggetto di accertamento penale passato in giudicato. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente la prova del nesso causale fra la condotta datoriale e i danni da lui lamentati.

Il motivo è inammissibile sia per la genericità delle censure, sia per la loro non pertinenza rispetto alla motivazione spesa dai Giudici d’appello. 4.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’