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Ordinanza — n. 34576/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal as inadmissible due to lack of factual error and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34576/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Annamaria Sticco inadmissible against a previous ruling. The applicant argued for factual errors and procedural defects regarding contract clarity and document omission, but the court found these claims to be matters of substantive merit rather than grounds for revocation. Consequently, the appeal was rejected because the required statutory conditions for overturning a cassation decision were not met.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if the challenged decision does not stem from a clear factual error evident in the case file and if the alleged defects concern the merits of the case rather than procedural violations.

Parole chiave

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revocation appeal factual error procedural violation cassation decision inadmissible appeal ritiro della domanda di revisione restituzione delle indennità di disoccupazione riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
3 dell’art. 360 c.p.c. era stato dedotto sempre invocando la violazione di plurime norme di legge, di volta in volta sostanziale e processuale, senza alcun rispetto del canone della specificità; per non aver considerato che la deduzione del vizio di cui al n.
Art. 348 ter c.p.c.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art.
Art. 91 c.p.c.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; sussistono le condizioni di cui all'art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R.115 del 2002
91 c.p.c.; sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.115 del 2002.
articolo 391 bis c.p
Fatti di causa 1.- Con ricorso ex articolo 391 bis c.p.c.
art. 360 c.p
art. 91 c.p
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; sussistono le condizioni di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
Cass. n. 26774 del 2016
Cass. n. 26774 del 2016; conf.
Cass. n. 20944 del 2019
Cass. n. 20944 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19673-2024 proposto da: STICCO ANNAMARIA, rappresentata e difesa da se stessa e dagli avvocati ELIO STICCO, LUIGI DIOMAIUTO; -ricorrente - contro FEST - FONDAZIONE FORENSE ELIO STICCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIAROSARIA MENDITTO; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 18857/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/07/2024 R.G.N. 2789/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa 1.- Con ricorso ex articolo 391 bis c.p.c. l'avv. Annamaria Oggetto R.G.N.19673/2024 Cron. Rep. Ud.19/11/2025 Sticco ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 18857 del 2024 pronunciata da questa Corte di cassazione e pubblicata il 10 luglio 2024 deducendo una serie di doglianze e di critiche nei confronti della predetta ordinanza che avrebbe sollevato “ il vizio di mancata chiarezza che non costituisce un punto controverso sul quale l'ordinanza si è pronunciata”(sic) . Il ricorso denuncia, tra l’altro, che la citata ordinanza n. 18857 del 2024 di questa Corte sarebbe “l’effetto dell’errore di fatto costituito dalla supposizione della mancata chiarezza della domanda di Sticco Annamaria, differentemente corroborata da atti e documenti non visti e perciò valutati, relativi alla domanda, che ha come presupposto i contratti di lavoro e i verbali della Fondazione, contro alcuna prova fornita dalla controparte”(sic) . 2.- Il ricorso propone quattro motivi di revocazione e chiede che, risolta la fase rescindente, il giudizio venga deciso in via rescissoria sulla domanda di pagamento delle retribuzioni fisse mensili, risultanti dalle note sintetiche richieste e depositate, dal 15 febbraio 2017, data di licenziamento alla fine del rapporto, salvo proroga del 27/2/2024 (cfr relazione Avv.

Sorgente, contratto principale ed integrativo), più il TFR di due annualità con le prove già allegate nel contratto concluso, con proposta ed accettazione del 20/3/2006 (doc. all. 7). In via subordinata chiede l’ammissione di prove testimoniali sul fatto che l’Avv. Sticco, Presidente del COA di S. Maria C.V. sia stato sostenitore di quanto dedotto ai punti 1,2 ,3,4, del ricorso (relativi ad effettività del giudice naturale, perentorietà dei termini per il deposito di atti e sentenze del Giudice, modifica di norme su astensioni e ricusazioni, oralità del processo ed ha riscosso la contestazione della Magistratura espressa anche nel provvedimento dell’ANM allegato). 4.- La Fondazione Elio Sticco ha resistito alla istanza di revocazione con controricorso nel quale ha chiesto il rigetto dell’istanza perché inammissibile. 5.- Il ricorso che era stato fissato per l'adunanza camerale dell'11/9/2025 è stato tolto dal ruolo per essere trattato unitamente ad altro ricorso pendente fra le medesime parti e recante il n. di rg. 6374/25. 6.- La parte ricorrente ha depositato memorie.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Il ricorso propone quattro motivi di revocazione, in questi termini testuali: “ 1. sulla svista del verbale della Fondazione del 20.3.2006”; 2. “sull’occultamento della relazione Sorgente approvata dal C.D.A dell’8.3.2013 e del relativo verbale; e sull’occultamento delle note sintetiche del 27.12.2020” ; 3. “sull’oscuramento della illiceità del licenziamento”;

4. ed infine, perché l’ordinanza n. 18857 del 2024 di questa Corte di cassazione “è effetto dell’errore dell’oscuramento della “fase di cognizione” del giudizio sulla prestazione fattuale degli elementi della direzione del CdA per scelta ed esecuzione degli eventi cui attribuire i crediti formativi”.

2. Va premesso che secondo l’orientamento consolidato di legittimità (di recente Sez. Un. n. 20013 del 19/07/2024), in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);

b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essere essenziale e decisivo;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. 3.- Nel caso in oggetto l’ordinanza impugnata per revocazione ha deciso il precedente giudizio in base a considerazioni di natura processuale circa l’irritualità del ricorso per cassazione concludendo per la sua inammissibilità per plurime e concorrenti ragioni che possono essere così sintetizzate: per la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. mancando la “la chiara esposizione dei fatti della causa, essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”; per la commistione delle censure di fatto e di diritto sollevate in ricorso ( evocando contestualmente sia violazioni di legge che l’omesso esame di fatti decisivi, senza che, per quest’ultimo aspetto, siano state rispettate le prescrizioni imposte da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); perché il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. era stato dedotto sempre invocando la violazione di plurime norme di legge, di volta in volta sostanziale e processuale, senza alcun rispetto del canone della specificità; per non aver considerato che la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. era preclusa nella ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), quandonon siano indicate – come nella specie - le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.

Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019). 4.-Da quanto sopra esposto emerge, quindi, in modo evidente che i motivi proposti dalla ricorrente nel ricorso per revocazione, oggetto di questo giudizio, non attengono in alcun modo alla fattispecie in cui la pronuncia della Cassazione sia frutto di una mera svista caduta su un dato oggettivo di immediata percezione, risultante dalla semplice lettura degli atti di causa (ricorso e controricorso) e sempre che la stessa questione non abbia formato oggetto di discussione tra le parti. 5.- La ricorrente si duole , invece , d’una pretesa svista del verbale della Fondazione del 20.3.2006; dell’occultamento della relazione Sorgente approvata dal C.D.A dell’8.3.2013 e del relativo verbale; dell’occultamento delle note sintetiche del 27.12.2020; dell’oscuramento della illiceità del licenziamento; ed infine dell’oscuramento della “fase di cognizione” del giudizio sulla prestazione fattuale degli elementi della direzione del CdA per scelta ed esecuzione degli eventi cui attribuire i crediti formativi. 6 .

Si tratta di questioni –peraltro di assai incerta decifrazione - che attengono al giudizio di merito e che fuoriescono dallo schema entro cui nell’ordinamento vigente è ammissibile la revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione; né questa S.C. ha fondato la propria ordinanza n. 18857 del 2024 sulla supposizione di un fatto la cui inesistenza ed erroneità fosse incontestabilmente esclusa dal contenuto degli atti di causa, per come denunciato nellostesso ricorso in oggetto. 7.- Non ricorrendo i presupposti richiesti dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c. per la revocazione dell’ordinanza impugnata il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 6.000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p