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Ordinanza — n. 34488/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses request to correct cassation order due to lack of material error and procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34488/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared inadmissible the request for material error correction regarding the identification of the incorporating company in a cassation order. The plaintiffs argued that Banca Carige S.p.A. should be listed as the defendant after its incorporation into BPER S.p.A., while the court noted the original order's header matched the registration at the time of filing. The court ruled that corporate extinction via merger does not automatically extend proceedings to the successor entity in cassation, which operates on an ex officio basis without interruption causes.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: The request for correction of material error is inadmissible when the original document accurately reflects the parties' status at filing and when the procedural nature of the cassation prevents automatic extension to a successor company.

Parole chiave

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material error correction cassation procedure corporate merger party identification ex officio jurisdiction procedural interruption incorporation effect teoria dell'incorporazione

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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PDFBox: AULA 'A' 4785 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Rel. Consigliere - Dott. VITTORIA AMIRANTE - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 19126-2025 proposto da: ALBERICI PAOLA, ANGELERI DAVIDE, BENATI ALESSANDRA, CANOVA LUCA, CARUSO FABIO, CORALLO ELENA, DELUCCHI ILARIA, FENIZIA VALERIA, FERRANDO VALERIO, FERRARINI WILMA, FRANCANI STEFANIA, GATTI LOREDANA, MADEO DAVIDE GIAMMARIA, MAGENES VALERIA, MASANTE CLAUDIA, MEZZANO LAURA, NANIA MONICA, PERRONE STEFANIA, SCIACCALUGA ENRICA, STORACE STEFANO, TIRASSO VALERIA, ZOPPELLETTO LILIANA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDO BOLOGNESI; - ricorrenti - contro SPECIAL GARDANT S.P.A. (già Credito Fondiario S.p.A.), MASTER GARDANT S.P.A. (già Credito Fondiario S.p.A.) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Oggetto Correzione errore materiale R.G.N. 19126/2025 Cron.

Rep. Ud. 20/11/2025 Numero registro generale 19126/2025 Numero sezionale 4785/2025 Numero di raccolta generale 34488/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO PESSI, RAFFAELE FABOZZI; - controricorrenti - nonchè contro BPER S.P.A. (quale società incorporante BANCA CARIGE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO SCOFFERI, ANDREA PAROLETTI, FRANCESCA PROIETTO, CAMILLO PAROLETTI; - controricorrente - per la correzione della ordinanza n. 23844/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/08/2025 R.G.N. 3777/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. OSSERVATO CHE - con decreto presidenziale 26.9.2025 è stata disposta l’apertura del procedimento per l’eventuale correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23844/2025, a seguito di segnalazione dei ricorrenti in epigrafe, che chiedono provvedersi d’ufficio alla correzione dell’intestazione dell’ordinanza nella parte in cui indica quale parte controricorrente BANCA CARIGE S.P.A., incorporata, successivamente al deposito degli atti introduttivi, da BPER S.P.A., come dedotto dalla stessa controricorrente nella propria memoria illustrativa; - l’intestazione dell’ordinanza corrisponde all’indicazione delle parti registrata in fase di iscrizione del presente giudizio;

Numero registro generale 19126/2025 Numero sezionale 4785/2025 Numero di raccolta generale 34488/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 - l’eventuale estinzione della società per intervenuta fusione in altra società non è causa di interruzione del processo, né determina la automatica estensione del giudizio alla società incorporante, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge (cfr. Cass. 26452/2024); - non sussistono pertanto i presupposti per la chiesta correzione;

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale. Così deciso nella Adunanza camerale del 20 novembre 2025. La Presidente dr.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 19126/2025 Numero sezionale 4785/2025 Numero di raccolta generale 34488/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Numero registro generale 19126/2025 Numero sezionale 4785/2025 Numero di raccolta generale 34488/2025 Data pubblicazione 29/12/2025