Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing the taxpayer, had not requested a decision on the appeal despite the deadline expiring without action. Consequently, the court ruled that the failure to act constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18553/2021 R.G. proposto da: GRORI ABDYL, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO AMEDEO MARINELLI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- contro INAIL, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE PONTONE -controricorrente- nonché contro INAIL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.902/2020 depositata il 05/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 18553/2021 Numero sezionale 1053/2025 Numero di raccolta generale 34484/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre, per INAIL, spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge e, per ADER, spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/12/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 18553/2021 Numero sezionale 1053/2025 Numero di raccolta generale 34484/2025 Data pubblicazione 29/12/2025