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Ordinanza — n. 34469/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS regarding termination indemnity classification and procedural omissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34469/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appellant's claim for the return of a termination indemnity, upholding the lower courts' decision that the benefits were correctly classified under specific labor regulations. The appellant argued that the INPS misapplied the law by treating a Co.co.pro. benefit as a Co.co.co. one and failed to examine decisive facts, but the court found no error in the substantive qualification or the evaluation of evidence. Consequently, the appeal was dismissed because the lower courts properly applied the relevant statutory provisions and thoroughly assessed the case file.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2008, n. 185; Art. 360, c.p.c.: The court must reject an appeal alleging violation of law or omission of decisive facts when the lower courts correctly applied the specific statutory provisions and thoroughly evaluated the evidence presented by the parties.

Parole chiave

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termination indemnity classification Co.co.pro. vs Co.co.co. omission of decisive facts violation of law appeal social security reimbursement restituzione delle indennità di disoccupazione rimborso dei contributi indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2008, n. 185
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/01/2009, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
2 e successive modificazioni e integrazioni in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
2 e successive modificazioni e integrazioni in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24813-2020 proposto da: CLAUSI DELFINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA MIGLIACCIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, PAOLO AQUILONE, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/06/2020 R.G.N. 764/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Oggetto PREVIDENZA ALTRO R.G.N.24813/2020 Ud.13/11/2025CC Rilevato che:

1. Con ricorso depositato il 20/12/2017, Delfina Clausi adiva il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l’INPS e chiedeva dichiararsi non dovuta la restituzione della somma pari ad euro 1.938,00 dalla ricorrente percepita a titolo di indennità di fine lavoro co.co.pro. e, in tesi, ripetuta illegittimamente dall’Istituto previdenziale. L’INPS si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, rigettava la domanda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello Delfina Clausi; l’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Con la sentenza n. 492/2020 depositata in data 03/06/2020 la Corte di Appello di Catanzaro, sezione lavoro, ha respinto l’impugnazione.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale Delfina Clausi ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di impugnazione. L’INPS ha resistito con controricorso.

4. La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/11/2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/01/2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

2. In concreto si denuncia violazione o falsa applicazione di legge perché la ricorrente avrebbe ottenuto una indennità una tantum per l’esito di contratti Co.co.pro. ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2008, n. 185 mentre l’INPS avrebbe chiesto il rimborso invocando diversa normativa (relativa ai contratti Co.co.co.).

3. Il motivo è infondato: al di là della erronea indicazione dell’INPS nell’istanza di rimborso (l’Istituto ha effettivamente qualificato la somma percepita quale indennità di cessazione Co.co. co. mentre si trattava di indennità per cessazione di Co.co.pro.), ciò che conta è che la norma applicabile sia l’art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2008, n. 185 e che detta disposizione sia stata dalla ricorrente invocata fin dall’instaurazione del giudizio di merito e che proprio quella disposizione sia stata discussa, valutata e applicata dalla Corte di Appello così come dal Tribunale.

4. I giudici di merito che si sono occupati della domanda spiegata - dalla stessa ricorrente qualificata nel ricorso, dal momento che ben aveva inteso quale indennità avesse percepito e di quale indennità si trattasse- hanno correttamente qualificato la fattispecie e hanno ravvisato il difetto dei presupposti per godere della prestazione e, per questa via, l’infondatezza della domanda spiegata dalla ricorrente per dichiarare il proprio diritto a ritenere la somma richiesta dall’INPS.

5. Della norma in questione non sussiste alcuna violazione e nemmeno tale violazione è stata dedotta sotto il profilo dell’errore nell’interpretazione.

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Con questo motivo la ricorrente si duole che la Corte di Appello di Catanzaro avrebbe omesso di individuare ed esaminare la legge da applicarsi nella fattispecie e, pertanto, l’art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2998, n. 185.

7. Il motivo è inammissibile: non si deduce l’omessa valutazione di un fatto e nemmeno di un fatto decisivo ma di una norma, l’art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2008, n. 185, che peraltro è stata valutata e applicata dalla Corte di Appello.

8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e ci si duole, in sostanza, che la Corte di Appello abbia dichiarato l’insussistenza del diritto della ricorrente alla prestazione ritenendo non dimostrati i presupposti di essa e trascurando gli elementi istruttori offerti dalla parte ricorrente.

9. Il motivo è inammissibile: si deduce omessa valutazione di elementi istruttori genericamente indicati e riguardanti tutti i, numerosi, presupposti per l’applicabilità della norma dirimente. Per questa via il motivo di ricorso sollecita solo un inammissibile riesame in fatto di tutto il materiale istruttorio, esame già condotto con doppia pronuncia conforme da Tribunale e Corte di Appello. Non è indicato alcun fatto specifico e storico che sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia stato trascurato dalla sentenza impugnata.

10. Il ricorso deve, così, essere respinto.

11. Non vi è luogo a condanna in ordine alle spese considerato che la ricorrente ha prodotto valida dichiarazione ai fini dell’esenzione per motivi di reddito. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma