Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The procedural outcome was a formal declaration of withdrawal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the lower court judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15191/2025 R.G. proposto da: I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE -ricorrente- contro GIUSEPPE PUCCIARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO DI TRAPANI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.174/2024 depositata il 07/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15191/2025 Numero sezionale 1050/2025 Numero di raccolta generale 34461/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/12/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 15191/2025 Numero sezionale 1050/2025 Numero di raccolta generale 34461/2025 Data pubblicazione 29/12/2025