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Ordinanza — n. 34326/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows jurisdiction shift to plaintiff's residence for self-employed social security contribution disputes under Art. 444 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34326/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court granted a jurisdiction regulation request, transferring the case from Rome to the plaintiff's residence in Civitavecchia. The lower court had incorrectly applied the employer-based venue rule, while the Supreme Court clarified that self-employed individuals are covered by the employee-based venue rule. Consequently, the case was remitted to the competent labor court in the plaintiff's district.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.c.; Art. 618 bis c.p.c.: Controversies regarding social security contributions paid by self-employed individuals fall under the territorial jurisdiction of the labor court where the plaintiff resides, not where the credit institution is located.

Parole chiave

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jurisdiction regulation self-employed contributions labor court venue social security disputes territorial competence conflitto di competenza lavoristica indennità di residenza incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.c.
615, primo comma, c.p.c., il terzo comma dell’art. 444 c.p.c.
Art. 618 bis c.p.c.
Art. 86 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51
(come modificato dall'art. 86 del d.lgs.
art. 444 c.p
615, primo comma, c.p.c., il terzo comma dell’art. 444 c.p.c.
articolo 618 bis c.p
Occorre preliminarmente considerare che l’articolo 618 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23141/2011
Cass. n. 12998/2024
Cass. n. 12998/2024, Cass.
Cass. n. 3690/2016
12998/2024, Cass. n. 3690/2016, Cass.
Cass. nn. 11646 e 21317/2004
3690/2016, Cass. nn. 11646 e 21317/2004, Cass.
Cass. n. 18013/2003
11646 e 21317/2004, Cass. n. 18013/2003).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 11295-2025 proposto da: PACIFICI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA MATTIOLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANGELO BELLAROBA; -resistente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto REGOLAMENTO DI COMPETENZA R.G.N.11295/2025 Cron. Rep. Ud.02/12/2025 avverso l'ordinanza cron. n. 4823/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 22/04/2025 R.G.N. 637/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. TIZIANA ORRU’ ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Civitavecchia, Alessandro Pacifici proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 097 2022902466475700 notificata il 15.3.2024 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e concernente due avvisi di addebito originati dal mancato pagamento di contributi previdenziali- gestione Commercianti.

2. Con ordinanza depositata il 22.4.2025, il Tribunale di Civitavecchia ha denegato la competenza territoriale ritenendo applicabile, quale opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., il terzo comma dell’art. 444 c.p.c. disposizione che, ai fini della individuazione della competenza territoriale del giudice adito, detta il criterio del “luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente” per “le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro”: conseguentemente, ha ritenuto competente il Tribunale di Roma (posto che l’ufficio dell’INPS che ha emesso gli avvisi di addebito è quello di Ostia lido, comune che rientra nel circondario del Tribunale di Roma).

4. Con ricorso tempestivamente notificato, Alessandro Pacifici rileva che la causa riguarda il versamento di contributi da parte di un lavoratore autonomo (trattandosi di intimazione di pagamento concernente contributi afferenti alla gestione Commercianti)e, conseguentemente, deduce l’applicazione del primo (e non del terzo) comma dell’art. 444 c.p.c. (vista l’assenza della veste di “datore di lavoro”), in forza del quale la competenza territoriale è individuata con riguardo alla “residenza dell’attore” (posto nel comune di Civitavecchia).

5. L’INPS si costituisce con memoria aderendo alle conclusioni del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

6. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso dell’accoglimento del regolamento di competenza, con individuazione del Tribunale di Civitavecchia quale ufficio giudiziario competente territorialmente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre preliminarmente considerare che l’articolo 618 bis c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione impone l’applicazione delle norme delle controversie di lavoro, salvo la competenza del giudice dell’esecuzione se l’esecuzione è iniziata; nel caso di specie, non vi è un inizio di esecuzione, essendovi soltanto degli avvisi di addebito, sicché si applicano i criteri delle controversie di lavoro (richiamo comprensivo delle controversie previdenziali, disciplinate nello stesso capo); rilevano, quindi, i criteri dettati dall’art. 444 c.p.c.

2. Secondo le allegazioni contenute sia nel ricorso per regolamento di competenza sia nella memoria dell’INPS (nell’assenza di specifiche indicazioni nell’ambito della ordinanza decisoria del Tribunale di Civitavecchia), Alessandro Pacifici ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento concernente avvisi di addebito originati dal mancato pagamento di contributi previdenziali-gestione Commercianti, quindi lo stesso ha agito in qualità di lavoratore autonomo (e non di datore di lavoro per il pagamento di contributi nell’interesse dei propri dipendenti).

3. Questa Corte ha affermato che “la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma” (Cass. n. 23141/2011; nello stesso senso, sia recentemente sia in epoca precedente, cfr. Cass. n. 12998/2024, Cass. n. 3690/2016, Cass. nn. 11646 e 21317/2004, Cass. n. 18013/2003).

4. Il criterio di collegamento territoriale deve, pertanto, ravvisarsi con il Tribunale di Civitavecchia, nella cui circoscrizione ricade il luogo di residenza dell'opponente, Tribunale dinanzi al quale va riassunto il giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza promosso da Alessandro Pacifici e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese di lite; assegna alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente pr