Cassation court dismisses appeal against agency termination, rejecting factual re-evaluation of non-compete breach.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling that declared the termination of an agency contract for just cause valid. The appellant argued the agent breached a non-compete obligation by diverting clients, but the court found no evidence of actual client diversion since the agent had already been selling the new products. The court dismissed the appeal because the lower court's factual findings were accurate and the appeal improperly sought a re-evaluation of facts outside the scope of a review of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1743 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court of cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence; it may only verify the legal application of the lower court's established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16504-2022 proposto da: TEODOMIRO DAL NEGRO - FABBRICA CARTE DA GIOCO - S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LODOVICO FABRIS, SIMONE CECCHIN; -ricorrente - contro BARBATO EGIDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO LIMATOLA, GIANLUCA STANZIONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4907/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 3464/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Rapporto di agenzia R.G.N.16504/2022 Cron. Rep. Ud.20/11/2025 Fatti di causa 1.Con sentenza n. 4907/2021, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli, accoglieva l’appello proposto da Egidio Barbato e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità del recesso per giusta causa intimatogli dalla mandante Teodomiro Dal Negro –Fabbrica carte da gioco in data 17.3.2015 e condannava la società al pagamento in favore dell’agente della somma di € 61.079,70 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità suppletiva di clientela, oltre accessori. 2.In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale riteneva, sulla base delle risultanze documentali e della ricostruzione cronologica dei fatti, insussistente la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte dell’agente (plurimandatario) posta dalla società a base del recesso. 3.Per la cassazione della sentenza d’appello la società propone ricorso con due motivi, cui resiste con controricorso l’agente; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione di norme di diritto e nullità del procedimento per omessa dichiarazione di improcedibilità dell’appello per violazione dell’art. 22 d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale); sostiene che erroneamente la Corte distrettuale non ha rilevato l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, per mancanza di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico. 2.Il motivo è infondato. 3.Si tratta di irregolarità della notifica sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e che non risulta avere determinato alcuna lesione del diritto di difesa della controparte processuale. 4.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 1743 c.c.; sostiene che erroneamente la Corte distrettualenon ha rilevato l’inadempimento dell'agente in ordine alla violazione dell'obbligo di esclusiva, senza verificare l’effettivo dirottamento della clientela del preponente verso aziende concorrenti. 5.Il motivo non è meritevole di accoglimento, perché postula una rivalutazione dell’accertamento in fatto (accurato e completo), esterna al perimetro del giudizio di legittimità. 6.La società ricorrente, laddove afferma (p. 14 del ricorso) che il “Giudice di seconde cure avrebbe dovuto valutare … se l’assunzione di un incarico per la distribuzione di determinati prodotti a distanza di soli diciannove giorni da quando l’agente aveva terminato di distribuire gli stessi articoli per un’azienda concorrente (la Dal Negro) costituisca attività idonea a dirottare la clientela”, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che invece proprio tale valutazione ha svolto (p. 3) , specificando che, “ analizzando la vicenda in esame, la stessa società Dal Negro aveva incaricato il Barbato di commercializzare i prodotti della società Geomac, consistenti in costruzioni magnetiche, del tutto differenti da quelliin genere commercializzati dalla stessa società tanto che erano stati inseriti in catalogo ed (era) stata estesa la commercializzazione agli agenti.
Solo al termine della commercializzazione dei prodotti della Geomac, nel dicembre 2014, da parte della società Dal Negro e solo dopo che la società Dal Negro aveva acquisito in data 2.3.2015 la commercializzazione dei prodotti di una terza società –precisamente della Plastwood Italia s.r.l. ed in particolare quelli a marchio “Fischer Price” –si era creato un problema di potenziale concorrenza trattandosi appunto anche in questo caso di costruzioni magnetiche. Per tal motivo la società Dal Negro aveva chiesto agli agenti se commercializzavano prodotti in concorrenza.
Ed il Barbato correttamente e tempestivamente aveva risposto di commercializzare i prodotti Geomac”. 7.Ad avviso della Corte territoriale, dalla “condotta dell’agente Barbato, tenuto conto delle suddette circostanze, non si evince alcun inadempimento o artata concorrenza; ed anzi il suo comportamento è stato del tutto adempiente non solo alle disposizioni dell’AEC e del contratto di agenzia ma anche alle richieste della mandante”; è stata, dunque, esclusa, con accertamento squisitamente in fatto, la sussistenza di un inadempimento tale da giustificare il recesso in tronco, quale operato dalla preponente. 8.In tale valutazione nel merito del comportamento delle parti, in base alla ricostruita sequenza temporale degli eventi, non è ravvisabile alcuna violazione di legge, né alcun errore di sussunzione nello schema normativo prefigurato dall’art. 1743 c.c.; non è, invero, ammessa in questa sede la rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame, proponendo una propria diversa valutazione, corrispondente ad un mero dissenso motivazionale (v.
Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023). 9.In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore deidifensori dichiarat i si antistatari. 10.Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,