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Ordinanza — n. 34121/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on agency contract non-competition clause and allows incidental claim for refund of overpaid damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34121/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the application of the collective agreement on agency contracts and the validity of the non-competition clause. While rejecting the argument that the principal's payment of FIRR implied adherence to the collective agreement, the court found the incidental claim for restitution of overpaid damages valid due to the appellate court's partial reform of the first-instance judgment. Consequently, the appellant was ordered to refund the excess amount and bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1742 c.c.; Art. 3 legge 12/1973: The payment of FIRR by a principal does not automatically imply adherence to the collective agreement on agency contracts, and the appellate court's reduction of damages creates a direct right to restitution of the excess amount paid in execution of the first-instance sentence.

Parole chiave

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agency contract collective agreement non-competition clause FIRR payment restitution of damages appellate reform litigation costs indennità adeguata

Disposizioni normative citate

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Art. 1742 c.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 1742 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 3 legge 12/1973
Art. 116 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.p.r.
art. 1751 c.c
art. 1742 c.c
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 1742 c.c.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12113/2024
Cass. n. 12113/2024, in tema di contratto di agenzia, sulla natura dell'indennità suppletiva di clientela quale emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva; cfr.
Cass. n. 25607/2011
Cass. n. 29404/2017
Cass. n. 1229/2019
S.U. n. 34476/2019
1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U.
S.U. 20867/2020
34476/2019, S.U. 20867/2020, n.
Cass. n. 5987/2021
Cass. n. 6774/2022
Cass. n. 36349/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12989-2022 proposto da: PIAZZA DORIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI FADEL; -ricorrente principale - contro NARDUCCI DONATINA, GALMOZZI GIORGIO, rappresentati e difesi dall'avvocato NATALINA VITALI; -controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 305/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/12/2021 R.G.N. 120/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Rapporto di agenzia R.G.N.12989/2022 Cron.

Rep. Ud.20/11/2025 Fatti di causa 1.Il Tribunale di Brescia, per quanto qui ancora rileva, in accoglimento del ricorso proposto dall’agente Doriano Piazza, condannava Galmozzi Giorgio e Narducci Donatina (n.q. soci della cancellata società Mauris) al pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità suppletiva di clientela, ritenendo, invece, non sussistente la violazione del patto di non concorrenza posta a base del recesso per giusta causa, intimato con lettera 1.6.2013 , da l contratto di agenzia stipulato in data 20.2.2002. 2.La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva a € 20.503,50 (invece di € 22.052,50) l'importo capitale dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta, e respingeva la domanda di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela (in primo grado liquidata nella somma di € 16.411,39), considerato che nel contratto di agenzia l’AEC non era stato richiamato e considerato altresì che non vi era prova che la società preponente fosse iscritta a un'organizzazione sindacale stipulante l’AEC, comunque non essendo stata richiesta dall'agente l'indennità di scioglimento del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. 3.Per la cassazione della sentenza d’appello l’agente propone ricorso con due motivi, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale la società; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 1742 c.c. e dell'art.115 c.p.c.; sostiene che controparte non aveva contestato in primo grado l'applicabilità al contratto dell'AECp er gli agenti e rappresentanti di commercio, sebbene non riportata nel testo del contratto d'agenzia, per il quale, peraltro, la forma scritta è prevista a d probationem e non ad substantiam. 2.Con il secondo motivo, sostiene l'applicabilità dell'AEC al rapporto di agenzia, per avere la preponente versato il FIRR, con implicita adesione all’AEC di categoria, con conseguente violazione da parte della sentenza impugnata dell'art. 3, legge 12/1973; l'obbligo di versamento del FIRR è in capo unicamente alle preponenti aderenti alle associazioni di categoria che hanno sottoscritto gli AEC; quindi, il versamento significa implicita adesione all’AEC. 3.I motivi di ricorso principale, da trattare congiuntamente per connessione, non sono fondati. 4.La sentenza impugnata ha escluso che l'accantonamento del FIRR presso ENASARCO sia da considerare quale comportamento concludente ovvero manifestazione tacita della volontà negoziale, non essendo tale contegno incompatibile con una volontà diversa, cioè quella di ottemperare all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO (che gestisce anche l'indennità di scioglimento del rapporto), demandando agli AEC la disciplina degli accantonamenti da parte delle società preponenti o comunque applicare l’AEC solo in parte qua (cfr.

Cass. n. 12113/2024, in tema di contratto di agenzia, sulla natura dell'indennità suppletiva di clientela quale emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva; cfr. anche Cass n. 25607/2011). 5.Né è integrata la violazione dell’art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023). 6.È fondato il ricorso incidentale della società, diretto alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado in eccedenza rispetto alla minor somma complessiva riconosciuta in appello. 7.Il diritto alla restituzione sorge come effetto diretto della parziale riforma della sentenza di primo grado, e, in effetti, nel caso in esame la Corte territoriale non si è pronunciata (né in senso positivo, né in senso negativo) sulla correlativa domanda, che invece deve essere accolta, sussistendone i presupposti. 8.In ragione della soccombenza parte ricorrente principale deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo. 9.Al rigetto dell’impugnazione principale consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente principale a restituire a parte ricorrente incidentale la somma, versata in esecuzione della sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto alla minor somma complessiva riconosciuta in appello, oltre interessi legali dalla data di pagamento alla restituzione. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c