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Ordinanza — n. 34119/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court confirms first-instance non-compete indemnity amount, rejecting appellate re-evaluation of payment evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34119/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially upheld the appeal against a first-instance judgment regarding agency termination indemnities. While the appellate court had increased the non-compete indemnity and found no prior payments, the supreme court ruled that re-evaluating factual evidence regarding payment proofs is inadmissible in a third-instance review. Consequently, the court confirmed the first-instance quantum of €24,978 and ordered the appellant to pay the difference between this amount and the €18,542 already paid.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or reassess the quantum of indemnities in a third-instance judgment, thereby confirming the first-instance determination of the non-compete indemnity amount.

Parole chiave

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non-compete indemnity agency termination third instance review evidence re-evaluation quantum confirmation payment proof appellate jurisdiction divieto di concorrenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.
Art. 384 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
5, c.p.c.) motivazione errata, incongrua, manifestamente contraddittoria, ovvero omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio, nel punto in cui la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 1362 c.c
art. 115 c.p
5, c.p.c.) motivazione errata, incongrua, manifestamente contraddittoria, ovvero omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio, nel punto in cui la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24849/2025
Cass. n. 33425/2022
Cass. n. 27702/2020
Cass. n. 16368/2014
Cass. n. 24539/2009
Cass. n. 10131/2006
Cass. n. 20766/2024
Cass. n. 11666/2022
Cass. n. 701/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28353-2021 proposto da: SEGAFREDO ZANETTI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA MARIA MINNUCCI; -ricorrente - contro GOFFREDO RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO SISTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 17/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/05/2021 R.G.N. 398/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Rapporto di agenzia R.G.N.28353/2021 Cron.

Rep. Ud.20/11/2025 Fatti di causa 1. Il Tribunale di Lodi, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’agente Raffaele Goffredo contro la società preponente Segafredo Zanetti, accertava che il recesso della preponente in data 16.2.2018 dal contratto di agenzia iniziato il 12.5.2008 non era sorretto dalla giusta causa addotta dalla società (mancata accettazione di proposta di modifiche contrattuali), perché la proposta introduceva un nuovo accordo contrattuale con modificazioni sostanziali del rapporto, per cui legittimamente l'agente aveva rifiutato di sottoscriverlo e aveva quindi diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in € 15.417,18 ; dichiarava cessata la materia del contendere circa il pagamento di provvigioni residue; respingeva la domanda di pagamento dell'indennità ex art . 1751 c.c.; riconosceva il diritto all'indennità suppletiva di clientela di fonte collettiva nella misura di € 10.794,47 ; condannava la società anche al pagamento del saldo FIRR (€168,76).

Quanto al patto di non concorrenza di 24 mesi, non c ontestato nell' an , riconosceva il diritto all'indennità prevista per l'agente monomandatario con mandato di durata superiore a 10 anni, e, ritenuta corretta la liquidazione effettuata dalla società dell'importo di € 24.978 , la condannava a corrispondere la somma di € 6 . 43 6 a titolo di saldo , avendo questa corrisposto la sola somma di € 18.542 e non avendo fornito la prova del pagamento di acconti per la somma dovuta a titolo di saldo.

2. La società proponeva appello, precisando che l'indennità per il patto di non concorrenza era sì pari a € 24.978, ma come somma corrispondente a 10 mensilità della media delle provvigioni degli ultimi 5 anni del rapporto (e non 12, trattandosi di rapporto durato meno di 10 anni) e sostenendo che era provato l'avvenuto pagamento di € 6.436 a titolo di acconto in corso di rapporto, di cui chiedeva la restituzione (perché pagato in esecuzione della sentenza di primo grado). L’agente proponeva appello incidentale, rivendicando l'indennità per il patto di non concorrenza nella maggiore misura di € 31.077,60, appunto pari a 12 mensilità della media delle provvigioni degli ultimi 5 anni ai sensi dell'articolo 14 AEC.

3. Per quanto qui rileva, la Corte d’ A ppello di Milano quantificava in € 31.077,60 l'importo dovuto a titolo di indennità per il patto di non concorrenza; escludeva l'avvenuto versamento di acconti in corso di rapporto a tale titolo da parte della società per la somma di € 6.436; detraeva, quindi, l'avvenuto pagamento da parte della società della somma di € 18.542; determinava il residuo a favore dell'agente nella misura di € 12.535,60 al cui versamento condannava la società; confermava la sentenza appellata nel resto.

4. Per la cassazione della sentenza d’appello la società propone ricorso con sei motivi, cui resiste con controricorso l’agente commerciale; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di fatto decisivo e motivazione contraddittoria, per avere la Corte territoriale dichiarato che doveva essere liquidata l’indennità per il patto di non concorrenza nella misura richiesta dall’agente in 12 mensilità, assumendo erroneamente che il rapporto avesse avuto durata superiore a 10 anni, essendo invece pacifico tra le parti e indicato in motivazione che il rapporto era iniziato il 12 .5. 2008 e terminato il 19.2.2018.

2. Con il secondo motivo deduce, in via subordinata o alternativa (art. 360, n. 3, c.p.c.) falsa applicazione dell’art. 14 AEC settore industria 30.7.2014, per avere la sentenza impugnata liquidato l’indennità per il patto di non concorrenza nella misura di 12 mensilità in luogo di 10 , nonostante il rapporto fosse infra-decennale.

3. Con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) motivazione errata, incongrua, manifestamente contraddittoria, ovvero omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio, nel punto in cui la Corte di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello di Segafredo assumendo che questa avrebbe dichiarato per la prima volta in appello l’ammontare dell’indennità per il patto di non concorrenza, ignorando il contenuto della memoria di costituzione di primo grado.

4. I suddetti tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi, tutti vertenti sulla rideterminazione, da parte della Corte distrettuale, dell'indennità per patto di non concorrenza nella misura di € 31.077,60, invece che in quella di € 24.978 indicata dal giudice di primo grado.

5. Per il principio della ragione più liquida deve dichiararsi fondato il secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo.

6. Infatti, posto che non è qui contestata nel se la debenza dell'indennità, la differenza tra la posta liquidata in grado d'appello e quella liquidata dal Tribunale risiede nel collegamento alla durata del rapporto (ultra-o infra-decennale). Non essendo in discussione i criteri di calcolo, la somma differisce in relazione alla durata del rapporto, dato che l’indennitàè dal pertinente AEC parametrata a 12 mesi di media provvigionale per rapporto agenziale ultra-decennale e a 10 mesi per rapporto infra-decennale.

7. Ora, quantunque la società sia, sul punto, incorsa in refuso in primo grado, non vi è dubbio che - documentalmente - il rapporto abbia avuto durata infra-decennale; pertanto, la relativa indennità deve essere rapportata a 10 mesi della media provvigionale degli ultimi 5 anni, e quindi determinata nella somma di € 24.978 (come liquidata dal Tribunale di Lodi), essendo, come detto, la durata del rapporto e il metodo di calcolo dell’indennità incontestati.

8. Il quarto, quinto e sesto motivo vertono tutti sulla prova dell'avvenuta corresponsione di acconti per € 6.436, che la società sostiene essere stati versati in corso di rapporto.

9. Segnatamente, con il quarto motivo (art. 360, n. 3 c.p.c.) la sentenza impugnata viene censurata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., laddove la Corte di Milano ha ritenuto che non fosse rilevante la previsione letterale del contratto di agenzia (alle clausole 18 del mandato 12.5.2008 e 26 del mandato 15.12.2014) che il pagamento dell’acconto fosse previsto all’interno delle percentuali provigionali e nella misura dello 0,50% del fatturato di vendita.

10. Il motivo non è ammissibile.

11. La censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 24849/2025, n. 33425/2022, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006).

12. L’interpretazione degli atti negoziali, appunto riservata al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi, è da condurre sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito, più che di priorità di uno dei due criteri, piuttosto di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass. n. n. 20766/2024, n. 11666/2022, n. 701/2021).

13. È comunque esclusa dal perimetro del giudizio di legittimità la rivalutazione in fatto delle prove di tale pagamento.

14. Con il quinto motivo si lamenta (art. 360, n. 5, c.p.c.) motivazione errata, incongrua, contraddittoria, ovvero omesso esame di fatto decisivo nel punto in cui loa sentenza impugnata ha dichiarato che la società non ha allegato la prova del pagamento dell’acconto previsto in contratto all’interno delle provvigioni e nella misura dello 0,50% del fatturato di vendita, omettendo di considerare documentazione acquisita.

15. Con il sesto motivo, in via subordinata o alternativa, parte ricorrente denuncia (art. 360, n. 5, c.p.c.) motivazione errata, incongrua, manifestamente contraddittoria, ovvero omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio, nel punto in cui la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, ha dichiarato che la società non aveva allegato la prova del pagamento dell’acconto per il patto di non concorrenza.

16. I motivi sono entrambi inammissibili, per la preclusione derivante dalla pronuncia di merito doppia conforme sul punto.

17. In conclusione, p oiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere esclusa la rideterminazione dell’indennità per patto di non concorrenza operata in appello rispetto a quella operata in primo grado, con conferma del quantum indicato in primo grado sul punto. La sentenza d’appello vaconfermata nel resto.

18. Tenuto conto dell’esito complessivo della lite rispetto alle plurime domande e questioni trattate nel merito, restano ferme le statuizioni in punto spese dei precedenti gradi di giudizio.

19. Quanto al presente giudizio di legittimità, le relative spese di lite possono essere compensate, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame e del rigetto dei motivi sul residuo credito dell’agente. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accerta che l’indennità per patto di non concorrenza dovuta da parte ricorrente a parte controricorrente ammonta a € 24.978, oltre interessi e rivalutazione, e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della differenza tra tale somma e quella di € 18,542,oltre accessori. Co