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Ordinanza — n. 33928/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against cassation order for lack of specific factual error grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33928/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against its own cassation order inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant, Pasquale Calce, failed to articulate specific factual errors or relevant case facts as required by civil procedure law. Consequently, the court ruled that the request violated mandatory formal requirements and dismissed the appeal while ordering the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 398, second comma, cod. proc. civ.; Art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 391-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 91, cod. proc. civ.: A request for extraordinary revocation of a Supreme Court order alleging factual error must specify the grounds and expose relevant facts; failure to do so renders the request inadmissible.

Parole chiave

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extraordinary revocation factual error grounds inadmissible appeal civil procedure law Supreme Court order motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 398, second comma, cod. proc. civ.
Art. 366, n. 3, cod. proc. civ.
civ., e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. (Cass.
Art. 391-bis, second comma, cod. proc. civ.
Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 91, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.Un.6/07/2015 n.13863
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11561/2025 R.G. proposto da CALCE PASQUALE, con domicilio digitale presso la sua PEC, in proprio ex art.86 cod. proc. civ. -ricorrente- contro I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati OTTOLINI TERESA e ROMEO LUCIANA -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4726/2025 pubblicata il 23/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

RILEVATO CHE la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n.632/2020, dichiarò inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Vania Calce, Pasquale Calce e Germana Calce — nella qualità di eredi di Valeria Rinaldi — avverso la sentenza n.479/2019 della medesima corte territoriale; la Corte di Cassazione, con ordinanza n.4726/2025, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da Vania Calce, Pasquale Calce e Germana Calce avverso la sentenza n.632/2020 della Corte d’appello di Salerno; per la «revocazione straordinaria» dell’ordinanza n.4726/2025 di questa Corte ricorre Pasquale Calce, con ricorso non articolato in motivi specifici, illustrato da memoria, al quale I.N.A.I.L. resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE il controricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. Sez.Un.6/07/2015 n.13863); nel caso in esame il ricorso si limita a riproporre, in modo non articolato, una serie di censure afferenti ad errori di fatto che inficerebbero le sentenze nn.479/2019 e 632/2020 della Corte d’appello di Salerno; nessuna censura specifica viene sollevata con riferimento alla ratio decidendidella ordinanza oggetto del ricorso per revocazione; la eventuale violazione del dovere di astensione da parte di uno dei componenti del collegio non costituisce motivo di revocazione della ordinanza pronunciata dalla Corte, giusta il combinato disposto degli artt.391-bis comma primo e 395 n.4 cod. proc. civ., non essendo qualificabile quale «errore di fatto» ai sensi della disposizione da ultimo indicata; avuto riguardo al principio di diritto sopra richiamato il ricorso è inammissibile, per difetto dei requisiti di forma-contenuto previsti dall’art.366 comma primo n.3 cod. proc. civ., come richiamato dall’art.391-bis comma secondo cod. proc. civ.; ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma