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Ordinanza — n. 33914/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, ordering recalculation of litigation costs based on specific tariff scales.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33914/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the appeal filed by Alessia Sortini against the Tribunal of Santa Maria Capua Vetere regarding litigation costs. The Tribunal had awarded INPS only €2,800 in fees, which the Court found insufficient compared to the statutory minimums for the three distinct procedural phases involved. Consequently, the Court ordered the Tribunal to recalculate the costs using the correct tariff scales and remanded the case to a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; Art. 75 disp. att. cod. proc. civ.; DM n. 147/2022: When litigation costs are insufficiently calculated in social assistance disputes, the court must apply the specific tariff scales to determine the cause value based on two years of payments, ensuring the awarded amount meets the statutory minimums.

Parole chiave

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litigation costs calculation social assistance disputes tariff scales application procedural law violation remand to different judge INPS litigation fees cause value determination riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE La sentenza è denunciata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art.
Art. 75 disp. att. cod. proc. civ.
civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. nonché del DM n.
DM n. 55/2014
nonché del DM n. 55/2014, del DM n.
DM n. 37/2018
55/2014, del DM n. 37/2018 e del DM n.
DM n. 147/2022
37/2018 e del DM n. 147/2022, degli artt.
Law 49/2023
Art. 2233 cod. civ.
2, 4, 5 e 9 e 12 della legge 49/2023 nonché dell’art. 2233 cod. civ. anche in relazione agli artt.
art. 91 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE La sentenza è denunciata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art.
art. 75 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ.
art. 2233 cod. civ
2, 4, 5 e 9 e 12 della legge 49/2023 nonché dell’art. 2233 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15169/2020
8950/2022, poiché, come ex multis Cass. n. 15169/2020, contiene precise indicazioni della tariffa che sarebbe stata pertinente, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato –è fondato.
Cass. n. 11204/2022
10455 del 2015)» (Cass. n. 11204/2022 ex multis): applicando detti principi, il valore della causa va individuato tra €5.200,00 ed €26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta.
Sez.Un. n. 10455 del 2015
13, comma 1, cod.proc.civ., di tal che, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez.Un. n. 10455 del 2015)» (Cass.
Cass. n. 8950/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21485-2024 proposto da: SORTINI ALESSIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO IROLLO, SEBASTIANO SCHIAVONE; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1048/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 23/04/2024 R.G.N. 925/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.21485/2024 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 RILEVATO CHE Alessia Sortini impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 1048/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, pronunciando in sede di opposizione ad ATPO, ex art. 445bis, comma 6, cod. proc. civ. nel giudizio riunito a seguito delle contestazioni separatamente svolte dalla parte privata e dall’INPS avverso gli esiti della CTU della fase sommaria, ha respinto il ricorso in opposizione di INPS e, in accoglimento dell’opposizione della Sortini, ha modificato la decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa (a seguito di rinnovo di CTU) ed ha condannato INPS alla rifusione delle spese, liquidate in € 2800,00 complessivi.

INPS resiste con controricorso, rimettendosi alla decisione e chiedendo di non essere condannato al pagamento delle spese di legittimità poiché il governo delle spese di lite è “componente della pronuncia nella piena disponibilità dell’organo giudiziario”. La ricorrente ha illustrato il motivo con memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE La sentenza è denunciata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. nonché del DM n. 55/2014, del DM n. 37/2018 e del DM n. 147/2022, degli artt. 2, 4, 5 e 9 e 12 della legge 49/2023 nonché dell’art. 2233 cod. civ. anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per la insufficiente liquidazione delle spese delle due fasi di giudizio.

Il motivo – prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950/2022, poiché, come ex multis Cass. n. 15169/2020, contiene precise indicazioni della tariffa che sarebbe stata pertinente, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato –è fondato. «Quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, cod.proc.civ., di tal che, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez.Un. n. 10455 del 2015)» (Cass. n. 11204/2022 ex multis): applicando detti principi, il valore della causa va individuato tra €5.200,00 ed €26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta.

La Sortini, ai sensi delle tariffe del DM n. 147/2022 vigenti ratione temporis, identifica il valore minimo del dovuto in € 4721,00. Il calcolo eseguito è corretto, computando tre fasi nella fase sommaria, per € 2276,00 di valori medi, quattro fasi nella opposizione di cui al giudizio “portante” introdotto a INPS, per € 5391,00 di valori medi, e due fasi nel giudizio riunito, introdotto dalla Sortini, per € 1706,00, di tal chè, operando la riduzione al 50%, risultano totali € 4721,00 di valori tariffari minimi. Poiché il Tribunale ha liquidato la minor somma complessiva di €2800,00, senza indicare il sistema adottato ed in violazione dei parametri fissati dal D.M. n.147/2022, in particolare, riconoscendo un importo significativamente al di sotto della soglia minima delle tariffe professionali, sussiste la violazione di legge denunziata.

Il ricorso va pertanto accolto, l'impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla statuizione sulle spese e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte quae rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese