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Ordinanza — n. 33913/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural bar of filing appeal 30 days after judgment notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33913/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Region of Campania against a lower court judgment awarding a training allowance to the plaintiff. The plaintiff argued the appeal was time-barred because it was filed over 30 days after the first-instance judgment was notified, while the lower court failed to recognize this procedural defect. The court ruled that the appeal's tardiness was an absolute bar to proceeding, necessitating the cassation of the lower court's decision without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Artt. 325, 326, 327, 339 c.p.c.: An appeal filed more than thirty days after the notification of the judgment is inadmissible and constitutes a bar to the continuation of the proceedings.

Parole chiave

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procedural time limit appeal inadmissibility notification date cassation dismissal art 360 cpc opposizione al precetto esecutivo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Numero registro generale 5016/2024 Numero sezionale 4025/2025 Numero di raccolta generale 33913/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt.325, 326, 327, 339 c.p.c.
Artt. 325, 326, 327, 339 c.p.c.
Art. 382, comma 3 c.p.c.
art. 2041 c.c
In subordine, proponeva domanda di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c..
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Testo completo

PDFBox: 1 AULA 'B' 4025 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere- Dott. ROBERTO BELLE’ - Consigliere- Dott. GUGLIELMO GARRI -Rel. Consigliere - Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5016-2024 proposto da: DE LAURENTIIS MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO CELLUPICA; - ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA; - intimata – avverso la sentenza n. 7839/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 25/07/2023 R.G.N. 20463/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA Oggetto IMPROCEDIBILITA’ APPELLO R.G.N.5016/2024 Cron. Rep. Ud 02/10/2025 Numero registro generale 5016/2024 Numero sezionale 4025/2025 Numero di raccolta generale 33913/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 Michele De Laurentis conveniva in giudizio, dinanzi al giudice di pace, la Regione Campania, per ottenere il pagamento della somma di euro 500,00, dovuta per il mese di giugno 2009 a titolo di borsa formativa mensile, in forza della partecipazione al progetto I.So.La (Inserimento Sociale attraverso il Lavoro), finalizzato alla realizzazione di work experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento o permanenza nel mercato del lavoro.

In subordine, proponeva domanda di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c.. Con la sentenza n. 333/18 pubblicata in data 05.01.2018, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda e condannava la Regione Campania al pagamento, in favore dell’istante, dell’importo richiesto, oltre interessi e spese del giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello la Regione Campania eccependo come primo motivo la intervenuta prescrizione quinquennale. Si costituiva Michele De Laurentiis eccependo la decadenza dall’impugnazione della Regione Campania, per avere la stessa proposto appello il 4/7/2018 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il 24/4/2018.

Il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello, nulla disponendo circa l’eccezione di decadenza sollevata dal controricorrente. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il De Laurentiis, riproponendo in un unico motivo la doglianza di natura processuale (appello proposto oltre i 30 giorni dalla notificazione della sentenza). La Regione Campania rimaneva intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Numero registro generale 5016/2024 Numero sezionale 4025/2025 Numero di raccolta generale 33913/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt.325, 326, 327, 339 c.p.c. (appello proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza). Il ricorso è fondato. Dagli atti, specificamente indicati nel motivo e debitamente prodotti, risulta che la sentenza è stata notificata al procuratore costituito nel giudizio di primo grado il 24 aprile 2018 e che il gravame è stato notificato in data 4 luglio 2018 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio come prescritto dall’art.382, comma 3 c.p.c., perché la tardività dell'appello, erroneamente non rilevata dal Tribunale, è ostativa alla prosecuzione del processo. Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Regione Campania nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 300,00 per competenze professionali, nonché del presente giudizio di cassazione, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 400,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Numero registro generale 5016/2024 Numero sezionale 4025/2025 Numero di raccolta generale 33913/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 2 ottobre 2025. La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 5016/2024 Numero sezionale 4025/2025 Numero di raccolta generale 33913/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 Numero registro generale 5016/2024 Numero sezionale 4025/2025 Numero di raccolta generale 33913/2025 Data pubblicazione 23/12/2025