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Ordinanza — n. 33721/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against incompatibility ruling for public health official acting as competent physician.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33721/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Lo Monaco's appeal against the Second Instance Court's decision finding him incompatible with his role as a competent physician. Lo Monaco argued that the statutory incompatibility rule should not apply to all public health officials, while the lower court held it applies broadly to any employee assigned to vigilance offices. The Supreme Court upheld the lower court's interpretation, ruling that the law's general reference to vigilance offices extends the incompatibility to all personnel in the Prevention Department regardless of specific duties.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 3, d.lgs. n. 81/2008; The statutory incompatibility between public employees assigned to vigilance offices and the role of competent physician applies broadly to all personnel in the relevant department, regardless of their specific functional assignment.

Parole chiave

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public health official competent physician incompatibility rule vigilance offices public employment conflict of interest administrative appeal inidoneità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 3, d.lgs. n. 81/2008
La Corte d'appello ha ritenuto in sintesi che l’art. 39 del d.lgs.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bi

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 8053/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 366-2021 proposto da: LO MONACO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LO MONACO; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente – nonché contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA (già AZIENDA U.S.L. N. 4 DI ENNA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ELENA ARGENTO; -controricorrente – Oggetto PUBBLICO IMPIEGO DIRIGENZA MEDICA CAUSA D’INCOMPATIBILITA’ R.G.N.366/2021 Cron.

Rep. Ud02/10/2025 avverso la sentenza n. 190/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 109/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l'appello proposto da Giuseppe Lo Monaco avverso la sentenza del Tribunale che aveva integralmente rigettato il ricorso con il quale il Lo Monaco, dirigente medico assegnato al servizio di igiene degli ambienti di vita (SIAV), nonché a quello di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), aveva chiesto l'accertamento del suo diritto a svolgere l'attività di medico competente e lamentato l'illegittimità degli atti adottati, rispettivamente , dal M inistero della Salute, che lo aveva cancellato dall'elenco nazionale dei medici competenti, nonché dalla A zienda sanitaria provinciale di Enna che gli aveva negato l’autorizzazione allo svolgimento dell'attività in favore di privati.

2. La Corte d'appello ha ritenuto in sintesi che l’art. 39 del d.lgs. n. 81/2008, nel prevedere l'incompatibilità fra il ruolo di dipendente pubblico assegnato a servizi di vigilanza e quello di medico competente, non contiene alcuna limitazione inerente alle competenze delservizio di assegnazione e, pertanto , è applicabile a tutti i dirigenti medici in servizio presso il dipartimento di prevenzione. Ad avviso della Corte territoriale «La previsione citata facendo chiaro riferimento alla incompatibilità esistente, in generale, tra l’incarico di Medico Competente ed il ruolo di pubblico dipendente assegnato a uffici che svolgono attività di vigilanza, senza alcun riferimento al settore di effettiva assegnazione, ha la funzione di allargare lo spettro soggettivo della detta incompatibilità a chiunque sia assegnato all’ufficio preposto alla vigilanza, anche ove non svolga direttamente tale funzione, principio che vale, in particolare, proprio per i dipendenti addetti al Dipartimento di Prevenzione delle ASP, quale è anche l’odierno appellante, in considerazione della natura polifunzionale dello stesso, con la conseguenza che il disposto dell’art. 39 citato deve ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita…..».

3. Il ricorso proposto da Lo Monaco richiede la cassazione della sentenza sulla base di due motivi illustrati da memoria, cui l’amministrazione resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 5, e 39, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione all’art. 12, comma 1 preleggi c.c. Assume il ricorrente che le disposizioni in tema di incompatibilità hanno carattere eccezionale e, di conseguenza, non possono essere interpretate estensivamente.

Insiste nel sostenere che l’incompatibilità della quale si discute si può profilare solo nell'ipotesi in cui il dipendente svolga l’attività di vigilanza nell'area dipartimentale tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 1.1. Il motivo è infondato perché erroneamente muove dal presupposto del carattere eccezionale della norma in discussione e non considera che, al contrario, in linea generale il rapporto di impiego pubblico implica il dovere di esclusività e il divieto di esercitare attività, anche libero professionali, in favore di terzi.

Rispetto a questo principio, che ispira la disciplina generale dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 /2001, nonché quella di settore di cui alla legge n. 412/1991, hanno carattere derogatorio le norme che consentono l'esercizio dell'attività, previa autorizzazione del datore di lavoro, da rilasciare solo una volta verificata l'assenza di conflitto di interesse anche solo potenziale. Nel caso di specie,la disposizione di cui all’art. 39, comma 3,del d . l Lgs. n. 81/2008 stabilendo che « Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.» è chiara nell’escludere che l'attività di medico competente possa essere svolta da dipendenti pubblici assegnati a servizi di vigilanza, senza alcun'altra specificazione.

Correttamente, dunque, la Corte distrettuale ha ritenuto che la previsione citata, facendo chiaro riferimento alla incompatibilità esistente, in generale, tra l’incarico di medico competente ed il ruolo di pubblico dipendente assegnato a uffici che svolgono attività di vigilanza, senza alcun riferimento al settore di effettiva assegnazione, ha la funzione di allargare lo spettro soggettivo della detta incompatibilità a chiunque sia assegnato all’ufficio preposto alla vigilanza, anche ove non svolga direttamente tale funzione.

2. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.e fa leva sulla contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che la Regione Sicilia avesse confermato l’interpretazione data alla normativa quando, in realtà, l’ufficio legislativo era giunto a conclusioni opposte. 2.1 Anche tale motivo è infondato , considerato che la motivazionedella sentenza impugnata rispetta senz’altro il minimo costituzionale nei termini individuati da questa Corte (Cass.

S.U. 8053/2014) secondo cui è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

La contraddittorietà che il ricorrente denuncia attiene, non al contenuto intrinseco della motivazione, ma al preteso contrasto con le risultanze processuali, sicché non è configurabile il vizio denunciato. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro200,00 per esborsi in favore di ASP Enna ed euro 3.000,00 per compensi professionali in favore di ciascuna parte resistente costituita,oltre al rimborso delle spese prenotate a debito in favore dell’Avvocatura dello Stato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bi