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Sentenza — n. 33700/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts on disciplinary dismissal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33700/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's arguments sought a re-evaluation of historical facts rather than a legal review. The applicant challenged a disciplinary dismissal based on alleged procedural delays and insufficient evidence, arguing the administration acted too late after a criminal investigation. The court rejected this, stating that the lower court's assessment of the evidence and timing was a matter for the court of first instance, not the supreme court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 55-bis d.lgs. 165/2001: The Court of Cassation cannot re-evaluate historical facts or substitute its own assessment of evidence, limiting its review to legal errors and excluding surreptitious third-instance fact-finding.

Parole chiave

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disciplinary dismissal procedural time limits inadmissible appeal re-evaluation of facts public employment law police misconduct cassation review limits sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 55-bis d.lgs. 165/2001
Ha considerato tardiva la contestazione disciplinare, in violazione dell’art. 55-bis d.lgs.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit.
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n.115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit.
art. 415 - bis cod. proc. pen
Il Comune, informato nel 2016 dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 - bis cod. proc. pen., con lettera del 29.4.2016 aveva contestato gli addebiti al Piras e contestualmente avevasospeso il procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale, che si era concluso nel 2021.
art. 415 cod. proc. civ
La Corte territoriale ha rilevato che la comunicazione del 21.4.2016 con cui l’Amministrazione aveva segnalato di avere ricevuto l’avviso ex art. 415 cod. proc. civ.
art. 55-bis d.lgs. 165/2001
Ha considerato tardiva la contestazione disciplinare, in violazione dell’art. 55-bis d.lgs.
art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001
Ha considerato tardiva la contestazione disciplinare, in violazione dell’art. 55-bis d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.
Cass. 14 aprile 2017, n. 8758
34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9989/2025proposto da: -ricorrente - contro PIRAS MAURO, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIOVANNA ZORGNIOTTI e FABIO NICOTRA; -controricorrente – Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO –LICENZIAMENTO DISCIPLINARE avverso la sentenza n. 15/2025della CORTE D’APPELLO di TORINO , pubblicata in data 07/03/2025R.G.N. 453/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato MATTEO NOVELLI, per delega verbale dell’Avv.

DOMENICO IARIA; udito l'AvvocatoFABIO NICOTRA; FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Asti , che aveva respinto il ricorso con cui Mario Piras (dipendente del Comune di Carmagnola inquadrato nella categoria C, profilo professionale di messo notificatore, appartenente alla ripartizione Polizia Locale) aveva impugnato il licenziamento disciplinare a lui intimato con provvedimento ricevuto in data 11.2.2022). Il Comune, informato nel 2016 dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 - bis cod. proc. pen., con lettera del 29.4.2016 aveva contestato gli addebiti al Piras e contestualmente avevasospeso il procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale, che si era concluso nel 2021.

Il procedimento disciplinare era stato riattivato regolarmente e si era concluso con il licenziamento. Il provvedimento disciplinare era stato adottato in ragione di comportamenti fraudolenti e reiterati perpetuati dal Piras nel 2015 durante l’orario di lavoro. Tali condotte erano state oggetto di procedimento penale, conclusosi con condanna definitiva per truffa aggravata. Il Piras aveva eccepito la decadenza dal Comune dall’azione disciplinare, l’illegittima sospensione del procedimento disciplinare disposta dall’Amministrazione in pendenza del processo penale, e il difetto di proporzionalità tra la condotta e la sanzione.

2. La Corte territoriale ha rilevato che la comunicazione del 21.4.2016 con cui l’Amministrazione aveva segnalato di avere ricevuto l’avviso ex art. 415 cod. proc. civ. era stata in pari data notificata a mani al Piras.

3. Ha considerato tardiva la contestazione disciplinare, in violazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001, in quanto gli addebiti erano stati accertati dal Comandante della Polizia Locale, responsabile della struttura alla quale era addetto il Piras, almeno dal 29.09.2015 sulla base di evidenze fattuali ben adeguate a sorreggere la valutazione dell’Amministrazione,e da quel momento decorrevano i termini per attivare tempestivamente il procedimento disciplinare.

4. Il giudice di appello ha,pertanto, ritenuto che alla data del 29.4.2016 il termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare era già decorso ed ha ritenuto l’Amministrazione decaduta dal procedimento disciplinarecon conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura inerente alla legittimità della sanzione impugnata.

5. Per la cassazione della sentenzail Comune di Carmagnola ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun unico motivo, illustrato da memoria.

6. Mauro Piras ha resistito con controricorso.

7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigettodel ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazionee/o falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 300/1970, dell’art. 24 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 6.7.1995 e s.m.i., nonché dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il Comune di Carmagnola non avesse rispettato il termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, con conseguente decadenza dalla relativa azione.

Deduce che l’onere di comunicazione all’UPD da parte del responsabile della struttura presuppone la piena contezza dei fatti commessi dal dipendente, mentre nel caso di specie il responsabile della struttura aveva avuto una conoscenza solo sommaria dei fattirelativi al periodo agosto-settembre 2015 e non aveva in alcun modo accertato quelli risalenti al periodo ottobre 2012-agosto 2015.Evidenzia che solo dal momento della ricezione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (21.4.2016) il Comune aveva avuto conoscenza del possibile disvalore penale, e dunque anche disciplinare,delle condotte ascritte al Piras e che per l’accertamento dei fatti in sede penale era stato necessario ascoltare ben dodici testimoni.

Sostiene che alla data del 29.9.2015 il Comune non aveva acquisito gli elementi necessari per dare avvio ad un procedimento disciplinare nei confronti del Piras. Aggiunge che dal 10.11.2015 il Comandante ed il vice Comandante della Polizia Locale del Comune di Carmagnola, ai quali erano state delegate le indagini dal Sostituto Procuratore della Repubblica, erano tenuti al segreto istruttorio e non potevano pertanto comunicare all’UPD gli esiti degli accertamenti svolti dopo tale data, accertamenti che avevano integrato in modo decisivo il quadro istruttorio.

Sostiene che correttamente ilComandante della Polizia Locale aveva omesso la comunicazione ex art. 55 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, nel settembre 2015ed evidenzia che operando diversamente avrebbe di fatto obbligato l’UPD a decidere se avviare o meno il procedimento disciplinare, senza neppure la possibilità di sospenderlo, non essendo in quel momento in corso alcun procedimento penale.

2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha valutato il termine di durata complessiva del procedimento disciplinare e a tal fine ha ritenuto che il Comune avesse avuto notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti commessi dal Piras già dal 29.9.2015. Ha in particolare evidenziato che tali condotte erano state ricostruite sulla base di elementi di fatto raccolti nel corso di accertamenti riversati nella relazione del 29.9.2015, da cui risultavano evidenze fattuali contenute nella relazione del 29.9.2015,ben adeguate a sorreggere la valutazione dell’Amministrazione.

Ha in particolare rilevato che nell’informativa del 29.9.2015 a firma del Comandante e del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale erano stati dettagliatamente riportati gli esiti dell’attività di osservazionee controllo svolta dai medesimi nei confronti del Piras con riguardo alle giornate del 10, 19, 26, 31 agosto, 2 e 21 settembre 2015, frutto sostanzialmente di pedinamenti ed osservazioni visive condotti dagli stessi, con l’utilizzo di filmati tratti dalle telecamere di videosorveglianza del Comune (che recano anche l’orario della ripresa) e contenente anche una fotografia (inerente la presenza del Piras ad una certa ora, in un certo luogo in uno dei giorni in questione).

Il ricorso fa leva su specifici contenuti della comunicazione del segretario Generale del Comune in data 4.8.2015 che non risultano dalla sentenza impugnata, prospettando che nel settembre 2015 il Comune aveva avuto una conoscenza solo sommaria, indiziariae provvisoria dei fatti relativi al periodo agosto-settembre 2015; nella sostanza sollecita dunque una diversa ricostruzione del fatto. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte:

Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Inoltre, nel prospettare il carattere decisivo de gli accertamenti svolti dal Comandante e dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale dopo la delega ricevuta in data 10.11.2015, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, da cui risulta chei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare erano solo quelli descritti nella relazione del 29.9.2015 (in numero ben più contenuto rispetto a quelle oggetto dell’avviso ex art. 415 bis. cod. proc. pen., riferito al più esteso periodo 2012/2015).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Su