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Ordinanza — n. 33692/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding superior duties allowance, ruling it must be paid separately from economic position.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33692/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by ATA staff against the Milan Court of Appeal's partial reform of a lower court decision. The administrative body argued that the superior duties allowance absorbed the economic position, while the employees claimed they should be paid separately according to the 1995 Collective Labor Agreement. The court upheld the lower court's finding that the allowance is an additional payment not absorbed by the economic position, but dismissed the claim for retroactive application after the 2012 law change.

Regesto Legislator

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Art. 69 CCNL 4.8.1995; Art. 146 CCNL 20.12.2007: The allowance for the exercise of superior duties constitutes an additional emolument payable alongside the economic position and does not absorb it.

Parole chiave

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superior duties allowance economic position absorption ATA personnel classification collective labor agreement public administration employment percepzione indebita di disoccupazione indennità scolastica sospensione delle indennità giornaliere

Disposizioni normative citate

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Art. 69 CCNL 4.8.1995
165/2001 e dell’art. 69 del CCNL 4.8.1995, richiamato dall’art.
Art. 146 CCNL 20.12.2007
69 del CCNL 4.8.1995, richiamato dall’art. 146 CCNL 20.12.2007.
Art. 2948 n. 4 c.c.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. Il motivo fa leva sulla pendenza del rapporto di lavoro che,a detta dei ricorrenti, impedirebbe la decorrenza della prescrizione.
Art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Con il primo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs.
art. 118 disp.att. c.p
15198/2024 da cui questo Collegio non intende discostarsi e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.
art. 36 Cost

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 71/2021
Corte Costituzionale n. 108/2016
Cass. S.u. 36197/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16569-2022 proposto da: FIORENZA MADDALENA, BALOTTA MARIA, CAPUTO FERDINANDO, COSMA GIUSEPPINA DOMENICA, MORGANTE MARINA, PRIOLA ALFREDO, STALLONE MARCELLO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato VALERIO FEMIA; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – avverso la sentenza n.1296/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2021 R.G.N. 875/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO GARRI. Oggetto RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI PERSONALE ATA R.G.N.16569/2022 Cron. Rep. Ud10/09/2025 FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Milano ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale che aveva rigettato le domande degli attuali ricorrenti i quali, unitamente ad altri litisconsorti che non hanno proposto ricorsoin cassazione, avevano agito in giudizio per ottenere la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della indennità di mansioni superiori prevista dall’art. 69 del CCNL 94/97 anche per il periodo successivo all'entrata in vigore legge n. 228/2012 che, all’art. 1,commi 44 e 45, aveva diversamente determinato la misura del trattamento dovuto in caso di svolgimento di mansioni superiori da parte del personale ATA.

Avevano, altresì , richiesto la condanna del Ministero al pagamento della seconda posizione economica, che l'amministrazione aveva ritenuto assorbita dalla indennità per lo svolgimento di mansioni superiori. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la prima domanda ed escluso i denunciati profili di illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta, richiamando integralmente la motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale n.71/2021, che aveva dichiarato l’infondatezza della questione di costituzionalità posta in relazione allo svolgimento di mansioni superiori successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina (dichiarata, invece, incostituzionale da Corte Cost. n. 108/2016 quanto alla disposta retroattività).

Ha ritenuto, invece, fondata la domanda di condanna del Ministero a corrispondere la progressione economica prevista per l’assistente amministrativo ed ha escluso che l’emolumento potesse essere assorbito dalla indennità di mansioni superiori, come determinata dall’amministrazione , nei limiti della prescrizione quinquennale escludendo che la prescrizione possa rimanere sospesa in pendenza del rapporto di impiego pubblico. Avverso tale sentenza i dipendenti meglio indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione assistito da due motivi cui ha resistito con controricorso l’amministrazione.

Parte ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 69 del CCNL 4.8.1995, richiamato dall’art. 146 CCNL 20.12.2007. In particolare, il motivo censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabili le disposizioni richiamate in rubrica e sollecita l'incidente di legittimità costituzionale in relazione alla normativa sopravvenuta, che violerebbe gli artt. 3,4,36 e 39 Cost.. I ricorrenti sostengono che al personale assegnato allo svolgimento di mansioni superiori deve essere corrisposta una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro svolto e denunciano l'illegittimità costituzionale della legge n. 228/2012 perché il differenziale previsto dalla normativa citata in sostanza finisce per annullarsi nel caso in cui assegnato a svolgere le mansioni superiori è un assistente amministrativo che,per effetto della anzianità di servizio, ha acquisito le fasce stipendiali superiori e le progressioni economiche. 1.1.

La censura, che presenta profili di inammissibilità non confrontandosi pienamente con la ratio della sentenza impugnata, è, comunque , infondat a alla luce di quanto già statuito da questa Corte con sentenza n. 15198/2024 da cui questo Collegio non intende discostarsi e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c. 1.2. L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 èeffettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato».

Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento».

La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).

2. La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza -e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì,di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato.

A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiorequalificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997;Corte Cost. n. 71/2021). 2.1.

All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltreallo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo.

Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva. 2.2. Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, da un lato, ha escluso che il differenziale per l’esercizio delle mansioni superiori possa essere calcolato nel rispetto del criterio indicato dalla contrattazione collettiva anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina normativa; dall’altro ha ritenuto non corretto l’assorbimento, operato dal Ministero, della posizione economica nel differenziale medesimo. 2.3.

L a memoria illustrativa di parte ricorrente svolge considerazioni sulla asserita illegittimit à del conferimento delle mansioni superiori e sulla discriminazione che sarebbe stata operata rispetto ai DGSA assunti a tempo indeterminato. Tali deduzioni sono inammissibili perch é prospettano questioni non devolute con il ricorso ed inoltre sono volte ad introdurre una domanda diversarispetto a quella del ricorso originarioche, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non poneva a fondamento della domandata condanna del Ministero il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata nello svolgimento delle mansioni di DGSA.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. Il motivo fa leva sulla pendenza del rapporto di lavoro che,a detta dei ricorrenti, impedirebbe la decorrenza della prescrizione. 3.1. Il motivo, oltre ad essere inammissibile perché privo della necessaria specificità rispetto al decisum , è manifestamente infondato alla luce dei principi di diritto recentemente ribaditi da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.u. 36197/2023) secondo cui l a prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato -sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che n ascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del dipendente verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

In conclusione, il ricorso va respinto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano secondo il principio della soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contrib