Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33655/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against payment order, ruling formal defects require opposition within 40 days, not 20. The court rejects the appellant's arguments regarding the validity of the payment order and the applicable procedural terms. Consequently, the appeal is dismissed without costs due to the lack of defensive activity by the opposing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33655/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Natale Giuseppe D'Amato against a Bari Tribunal judgment that rejected his opposition to a payment order. D'Amato argued that the payment order lacked formal requirements and that the procedural deadlines for challenging it were incorrectly applied. The court held that formal defects in the payment order must be raised within the 40-day opposition period, not the 20-day term for execution objections, and that the lower court correctly applied the shorter deadline. Furthermore, the court found the third ground inadmissible as it pertained to a different type of proceeding, leading to the final rejection of the appeal without awarding costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 617 c.p.c.; Art. 24 D.Lgs. n. 46/1999: Formal defects in a payment order, such as lack of motivation, must be contested within the 40-day opposition period; if filed within 40 days but after 20, formal objections are inadmissible, and the appeal is rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
payment order formal defects opposition period 40 days execution objection 20 days procedural deadlines lack of motivation contributory obligation Cassation dismissal esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 c.p.c.
46/1999 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione».
Art. 24 D.Lgs. n. 46/1999
321/1999 e della legge n.241/1990 nonché dell’art. 24, comma 5, e dell’art.
Art. 113 c.p.c.
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 113, comma 1, cod.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
46/1999 in relazione all’art. 360 n.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Il terzo motivo, che predica la violazione dell’art. 152 disp.
art. 113 cod. proc. civ
civ., perché non erano allegati gli atti prodromici (ossia, i due avvisi di addebito sottesi) e mancavano nell’intimazione i requisiti formali necessari, ossia oggetto, contenuto e destinatari 3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
art. 25 d.P.R. 602/73
art. 29 d.lgs. n. 46/1999
602/73), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. n. 46/1999; -il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall’art.
art. 617 cod. proc. civ
ed in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., Cass.n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21080
civ., la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento, per mancanza di motivazione (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21080, in continuità con Cass., sez.
Cass., sez. lav., 30 novembre 2009, n. 25208
21080, in continuità con Cass., sez. lav., 30 novembre 2009, n. 25208), e ascrive all'ambito dei vizi formali la violazione dell'art.
Cass., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12531
241 del 1990, dedotta nell'odierno giudizio (Cass., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12531).
Cass., sez. lav., 12 aprile 2019, n. 10340
civ.» (Cass., sez. lav., 12 aprile 2019, n. 10340)».
Cass. n. 15637/2020
Cass. 17 luglio 2015, n. 15116
Cass. 17 luglio 2015, n. 15116) per cui, qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui all'art.
Cass. n. 16676/2020
civ., è infondato, posto che detta norma si applica ai giudizi volti ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali e tale non è il giudizio in oggetto, in cui si controverte dell’obbligo contributivo del ricorrente (Cass. n. 16676/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10158-2020 proposto da: D'AMATO NATALE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE D'AMATO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto Opposizione intimazione pagamento R.G.N.10158/2020 Cron.

Rep. Ud.11/11/2025 avverso la sentenza n. 3474/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/09/2019 R.G.N. 3399/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE Natale Giuseppe D’Amato impugna la sentenza n. 3474/2019 del Tribunale di Bari che ha respinto il suo ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento qualificando come opposizione agli atti esecutivi le censure, relative alla regolarità formale della intimazione di pagamento e degli atti prodromici all’esecuzione forzata (es. nullità della cartella e dell’intimazione per omessa motivazione, violazioni del cd statuto del contribuente).

Propone tre motivi di censura. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede ed Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel temine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Il ricorrente censura la sentenza per tre motivi, così rubricati. 1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 17 della legge n. 212/2000, dell’art. 6 del DM n. 321/1999 e della legge n.241/1990 nonché dell’art. 24, comma 5, e dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: l’intimazione non conteneva i requisiti formali minimi di legge né l’indicazione dell’autorità competente e del termine per impugnare, di tal ché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non applicabili i termini decadenziali di impugnazione (e comunque, essendo presente nel ricorso anche una domanda qualificata come opposizione all’esecuzione, si sarebbe dovuto applicare il termine più lungo, esteso anche ai vizi di forma). 2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 17 della legge n. 212/2000, dell’art. 6 del DM n. 321/1999 e legge n. 241/1990 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché non erano allegati gli atti prodromici (ossia, i due avvisi di addebito sottesi) e mancavano nell’intimazione i requisiti formali necessari, ossia oggetto, contenuto e destinatari 3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.

Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce e sono infondati. Il Tribunale ha, in parte qua, così motivato. -In relazione ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti prodromici all’esecuzione (nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, violazioni del cd statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 d.P.R. 602/73), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. n. 46/1999; -il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall’art. 617 cod. proc. civ.; -l’intimazione impugnata è stata notificata il 30.9.2017 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 11.3.2018 ed iscritto il 12.3.2018 ben oltre il termine di venti giorni, con l’effetto che, dovendo la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi essere rilevata dal giudice anche d’ufficio, l’inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. comporta la preclusione di ogni esame circa la legittimità formale del titolo; -comunque, quanto alla violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, ai fini del contenuto minimo della cartella basta l’indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, sussistenti nella specie, non occorrendo una indicazione analitica degli stessi.

A fronte di ciò, il ricorrente lamenta: che l’intimazione non indicava le forme di impugnazione, l’autorità competente e i termini per impugnare; che, laddove con lo stesso atto siano proposte, come nella specie, sia opposizione agli atti esecutivi che opposizione all’esecuzione, vale il termine più lungo, esteso anche ai vizi di forma; che il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, si è pronunziato sul merito, affermando che, comunque, l’atto conteneva l’indicazione sintetica degli elementi della iscrizione a ruolo, laddove, invece, dall’intimazione si ricavano solo il numero dell’atto di accertamento e l’importo e difettavano l’oggetto ed il contenuto.

Quanto alle censure che invest ono i vizi formali, valga richiamare quanto questa Corte ha, da tempo, affermato, come, ex multis, ricordato da Cass. n. 29763/2022: «È oramai consolidato, a tale riguardo, l'orientamento che inquadra come opposizione agli atti esecutivi, da instaurare nei termini dell'art.617 cod. proc. civ., la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento, per mancanza di motivazione (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21080, in continuità con Cass., sez. lav., 30 novembre 2009, n. 25208), e ascrive all'ambito dei vizi formali la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dedotta nell'odierno giudizio (Cass., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12531).

La carenza di motivazione, invero, si risolve in carenza dei requisiti formali minimi di validità del titolo esecutivo e, in particolare, in carenza «delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito, carenza che si può far valere soltanto con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.» (Cass., sez. lav., 12 aprile 2019, n. 10340)». Di tal ché, è in nei termini perentori di cui all’art. 617 cod. proc. civ. che detti vizi vanno fatti valere, come correttamente statuito dal giudice di merito.

Sull’applicazione del termine più lungo nel caso di ricorso che contenga domande qualificabili in parte come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. ed in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., Cass.n. 15637/2020 ex multis ricorda «l'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116) per cui, qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione».

Anche sotto questo profili, quindi, la doglianza è priva di pregio. Il secondo motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui contesta la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza del contenuto minimo della cartella di pagamento, valutazione che, comunque, è stata effettuata solo ad abundantiam, posto che il Tribunale aveva ritenuto tardivo il ricorso, non dovendo, pertanto, entrare nel merito delle doglianze relative ai vizi di forma. Il terzo motivo, che predica la violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., è infondato, posto che detta norma si applica ai giudizi volti ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali e tale non è il giudizio in oggetto, in cui si controverte dell’obbligo contributivo del ricorrente (Cass. n. 16676/2020).

Pertanto, conclusivamente, il ricorso va respinto ma alla reiezione non consegue condanna alle spese, in assenza di attività difensiva delle controparti. In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo