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Ordinanza Interlocutoria — n. 33651/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands agrarian labor case to lower court for public hearing due to specific case peculiarities.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33651/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the private parties' appeal against a lower court ruling that recognized an agrarian employment relationship only for 2007. While the appellants argued for retroactive classification effects and omitted evidence evaluation, the court noted the case's unique characteristics regarding the specific facts. Consequently, the appeal was dismissed and the case was remanded for a new public hearing to allow for proper examination of these peculiarities.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: When a cassation appeal presents peculiar profiles linked to the specificity of the examined facts, the court may decide to remand the case to a new role for public hearing rather than issuing a definitive judgment.

Parole chiave

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agrarian employment relationship retroactive classification effects labor inspection findings remand for public hearing peculiar case profiles art 360 cpc secondulfo company integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
C on il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. -è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Law n. 335 of 1995, Art. 3, comma 8
Le ricorrenti hanno depositato istanza di decisione della causa (recte: una memoria anche con richiesta di assegnazione del ricorso alle sezioni unite) e il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
È dedotta , altresì, la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ri tenuto superflua ammissione della prova testimoniale.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Le ricorrenti hanno depositato istanza di decisione della causa (recte: una memoria anche con richiesta di assegnazione del ricorso alle sezioni unite) e il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2025.
art. 116 c.p
È dedotta , altresì, la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ri tenuto superflua ammissione della prova testimoniale.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 19263-2024 proposto da: PICCOLO GIOVANNA, SODANO FILOMENA, rappresentate e difese dall'avvocato ROSARIO SANTESE; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1314/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2024 R.G.N. 1223/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE . Oggetto Rapporto di lavoro agricolo Accertamento R.G.N.19263/2024 Cron. Rep. Ud.09/10/2025 RILEVATO CHE:

1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame di Giovanna P iccolo e di Filomena Sodano e ha confermato,per l'effetto, la pronuncia del Tribunale di Nola, che aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo con la società Secondulfo F.lli s.p.a. soltanto per l’anno 2007; per il2008, invece, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli.

2. Contro tale decisione la parte privata ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso.

3. Il consigliere delegato ha emesso proposta di decisione anticipata.

4. Le ricorrenti hanno depositato istanza di decisione della causa (recte: una memoria anche con richiesta di assegnazione del ricorso alle sezioni unite) e il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2025. CONSIDERATO CHE:

5. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 8. La Corte di appello avrebbe attribuito effetto retroattivo all'inquadramento dell'azienda Secondulfo nel settore industriale sulla scorta dell'accertamento ispettivo, in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità per il quale i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato. 5.1. È dedotta , altresì, la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ri tenuto superflua ammissione della prova testimoniale.

6. C on il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. -è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L'omissione è riferita alla mancata valutazione dei numerosi precedenti della Corte di Cassazione, resi in analoghi contenziosi , che hanno escluso la retroattività della classificazione aziendale anche in relazione ai dipendenti.

7. Secondo l a proposta di definizione anticipata , invece, il tema della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, correlata al provvedimento di variazione, non ha attinenza con il diritto in questa sede controverso,che è quello del lavoratore ad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli ed è collegato solo all’accertamento di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo.

8. Osserva il Collegio che il ricorso presenta profili peculiari legati alla specificità della fattispecie esaminata ; ciò rende opportuno il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M La Corterinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza