Cassation court dismisses appeal claiming calculation errors in tax notice cause nullity under specific statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Giovanni Suppa's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his claim regarding an INPS tax notice. Suppa argued that calculation errors rendered the notice null under Art. 30 of D.L. 78/2010, while the opposing parties contended the notice remained valid despite arithmetic mistakes. The court ruled that such errors do not trigger nullity but only justify a reduction of the debt, thereby upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 comma 2 D.L. n. 78 del 2010; Art. 112 c.p.c.: Calculation errors in a tax notice do not render it null, but merely provide grounds for its reduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19552/2022 R.G. proposto da SUPPA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato PEDICINI GIUSEPPE -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 50/2022 pubblicata il 26/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da Giovanni Suppa e dalla C.A.A. s.r.l.s. nella controversia con I.N.P.S. e con l’Ispettorato territoriale del lavoro di Benevento.
2. La controversia — per la materia ancora viva in cassazione — ha per oggetto la pretesa contributiva fatta valere dall’I.N.P.S. per mezzo dell’avviso di addebito opposto.
3. Il Tribunale di Benevento rigettava le domande proposte.
4. Per la cassazione della sentenza ricorre Giovanni Suppa con ricorso affidato a un unico e articolato motivo, al quale resiste l’Ispettorato del lavoro con controricorso. I.N.P.S. ha depositato procura alle liti.
5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico e articolato motivo il Suppa lamenta «violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art.112 c.p.c.; art.30 comma 2 D.L. n.78 del 2010; violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost., comma 6; motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile».
2. La Corte di appello ha rigettato il gravame sulla base di tre rationes decidendi tra loro concorrenti:
a) ha ritenuto nuova la questione degli errori di conteggio delle somme dovute nell’avviso di addebito perché mai sollevata avanti al giudice di prime cure (donde la censura afferente all’art.112 cod. proc. civ.);
b) ha osservato che nel ricorso non viene spiegata la ragione del preteso errore, che viene solo indicato;
c) ha ritenuto che, in ogni caso, dall’errore di calcolo non potesse derivare la nullità dell’avviso di addebito, ma solo la sua riduzione.
3. Nel motivo di ricorso il ricorrente attacca le prime due rationes decidendi, ma quanto alla terza si limita ad affermare che «è opinione di questa difesa che l’erronea indicazione delle somme nell’avviso di addebito ne comporti la nullità ai sensi dell’art.30, comma 2, D.L. n. 78 del 2010».
4. Orbene, la disposizione citata prevede che: «L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità (…) gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti (…)».
5. È pacifico in causa che l’avviso di addebito opposto contenesse gli importi addebitati nei termini previsti dall’art.30 comma 2 cit., e ciò può evincersi anche dalla trascrizione del «Prospetto di regolarizzazione contributiva» integralmente trascritta frammezzo il motivo di ricorso.
6. Deve dunque concludersi, come già ha concluso la C orte territoriale, che l’eventuale presenza di errori di conteggio non determina la nullità dell’avviso di addebito.
7. Nella parte restante il ricorso è infondato perché il giudice di appello ha dato conto del suo convincimento in modo puntuale seppursuccinto.
8. P.Q.M dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, a beneficio dell’Ispettorato del lavoro, liquidate in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,