Italian Supreme Court quashes appeal court ruling for omitting examination of prescription interruption acts regarding tax notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court quashed the Naples Court of Appeal's decision regarding tax contribution notices from 2011. The appellant, INPS, argued that partial payments and scrap program applications constituted valid acts interrupting the five-year prescription period, which the lower court failed to examine. The Court ruled that these facts were decisive and properly discussed, mandating a new trial where the appellate court must consider whether these actions legally interrupted the statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.; Art. 380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.: The Court of Appeal must examine all facts alleged and discussed by the parties that could decisively affect the outcome, including potential interruptions of the prescription period, and failure to do so warrants cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26160/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato DE ROSE EMANUELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA, D'ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO -ricorrente- contro STUDIO VOCCIA DI MARTINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI, 51, presso lo studio dell’avvocato CAVALCANTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITIELLO CATELLO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2637/2022 pubblicata il 29/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli ha in parte accolto il gravame proposto dallo Studio Voccia Di Martino s.r.l. nella controversia con I.N.P.S. e ADER.
2. La controversia ha per oggetto l’opposizione all’estratto di ruolo proposta dallo Studio, con riferimento a diciotto cartelle esattoriali e quattordici avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali e premi, oltre accessori, rispetto ai quali lo Studio eccepiva la prescrizione successiva alla notifica dei singoli atti impositivi.
3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con riferimento alla materia ancora viva in cassazione, rigettava le domande proposte dallo Studio.
4. La Corte territoriale, con riferimento alla materia ancora viva in cassazione, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, dichiarava non dovute le somme relative a una cartella di pagamento del 2013 e a tre avvisi di addebito del 2011, in ragione della prescrizione quinquennale maturata dopo la loro notifica, ed in mancanza di atti interruttivi.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo al quale lo Studio resiste con controricorso. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) I.N.P.S. lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e deduce che la corte territoriale non ha esaminato gli atti interruttivi della prescrizione con riferimento ai tre avvisi di addebito del 2011.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che «per questi ultimi sono decorsi oltre cinque anni dalla notifica degli stessi alla notifica del ricorso di primo grado del presente giudizio».
3. Nella prospettazione della parte ricorrente l’omesso esame afferisce ai pagamenti parziali ed alle domande di adesione alle procedure di rottamazione effettuati e presentate tra la notifica dei tre avvisi di addebito oggetto di causa e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, tali da costituire atti interruttivi della prescrizione non esaminati dalla Corte territoriale 4. I fatti storici (sub specie: pagamenti parziali e domande di adesione) sono stati specificamente dedotti dalla parte ricorrente, che ha trascritto in parte qua i documenti prodotti nel giudizio di merito (cfr. le pagg. da 8 a 13 del ricorso).
5. Inoltre essi hanno formato oggetto di discussione tra le parti, essendo stati allegati nella memoria difensiva I.N.P.S. in grado di appello, trascritta in parte qua.
6. Si aggiunga poi che gli stessi hanno natura decisiva per il giudizio, in quanto possono astrattamente costituire un valido atto interruttivo della prescrizione, intervenuto tra la notifica degli avvisi di addebito (avvenuta nel 2011) e la notifica del ricorso introduttivo (avvenuta nel 2016).
7. Avuto riguardo a queste premesse deve concludersi per la fondatezza del motivo di ricorso, perché il giudice di appello non ha preso in considerazione la possibile natura interruttiva dei fatti storici sopra indicati.
8. P.Q.M impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto, afferente ai soli avvisi di addebito (e non alla cartella esattoriale), con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giu