Cassation appeal dismissed as administrative detention objection is an execution opposition subject to appeal, not cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court correctly classified the claim as an opposition to execution rather than an opposition to enforceable acts. The applicant argued the action was an affirmative claim of invalidity exempt from strict time limits, while the opposing party contended it was a defense of prescription. The Court ruled that since the defense of prescription directly relates to the title of the administrative detention, it must be raised within the specific statutory deadlines for execution oppositions, making a cassation appeal improper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 cod. proc. civ.; Art. 617 cod. proc. civ.; Art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46/1999: An objection to administrative detention based on prescription of the underlying debt constitutes an opposition to execution subject to appeal, not a ground for extraordinary cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1158/2021 R.G. proposto da BRINCHI FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAETANO FILANGIERI 4, presso lo studio dell’avvocato CARDONI CESARE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTICELLI GUIDO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VITERBO n. 266/2020 pubblicata il 02/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da Federica Brinchi nella controversia con I.N.P.S. e ADER.
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della invalidità, illegittimità o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo notificato alla Brinchi, a cagione della eccepita prescrizione quinquennale della pretesa contributiva antecedente alla notifica dell’avviso di addebito.
3. Per la cassazione della sentenza la Brinchi ha proposto ricorso straordinario ex art.111 Cost, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste ADER con controricorso. I.N.P.S. è rimasto intimato.
4. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ.. Deduce che il giudice a quo ha errato nel qualificare il ricorso introduttivo quale opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine perentorio previsto dall’art.617 cod. proc. civ., trattandosi invece di azione di accertamento negativo non soggetta al termine perentorio predetto.
2. ADER ha eccepito la inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.
3. L’eccezione è fondata. Il giudice a quo ha qualificato l’azione spiegata dalla Brinchi come opposizione alla esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ.
4. La qualificazione trova il proprio fondamento nella eccezione di prescrizione del credito in data antecedente alla notifica dell’avviso di addebito, sollevata dalla parte opponente, tale da configurare una opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, ex art.24 comma 5 del d.lgs. n.46/1999.
5. Sul punto il giudice del merito ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla Brinchi attenesse «direttamente al titolo stesso, posto a base del provvedimento di fermo e, come tale, avrebbe dovuto essere promossa avverso provvedimento entro i termini di legge previsti», ossia i termini previsti dall’art.24 comma 5 cit.
6. Sulla base della qualificazione giuridica compiuta dal giudice del merito, condivisibile per le ragioni sopra spiegate, ne deriva la conseguenza che trattandosi di opposizione alla esecuzione ex artt.615 e 618 bis cod. proc. civ. la sentenza impugnata in questa sede è soggetta ad appello, e pertanto è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, come eccepito dall’Agenzia delle entrate.
7. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, a beneficio della controricorrente, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso