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Ordinanza — n. 33512/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting fact-finding on notification and raising new grounds without prior notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33512/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the appellate court's findings on the validity of tax notice notifications. The appellant argued that the social security institute failed to prove timely service and that the institute should have withdrawn the claim after annulling the underlying notices. The court ruled that questions regarding the regularity of notification belong to the trial court and that the new ground for annulment was raised for the first time without prior notice or supporting documents.

Regesto Legislator

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Art. 26 DPR 602/73; Art. 137 c.p.c.; Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 24 comma 2 D.Lgs 46/99; Art. 366 c.p.c. n. 6: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they contest factual findings on procedural regularity or introduce new grounds of complaint not previously raised in the lower instance without proper justification.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal notification of tax notices social security contributions new grounds of complaint prior notice requirement factual findings review contributory debt collection retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 26 del d.P.R. n. 602/73
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 26 del d.P.R.n.
Art. 137 c.p.c.
602/73 e dell’art. 137 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
137 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 24 comma 2 del d.lgs. n. 46/99
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 24 comma 2 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art.
Art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
602/73 e dell’art. 137 c.p.c., in relazione all’art.
art. 137 c.p
602/73 e dell’art. 137 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11892/2016
Cass. n. 27000/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21352-2022 proposto da: POLACCO ANNAMARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato UGO DELLA MONICA; -ricorrente - contro AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - nonchè contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.21352/2022 Cron.

Rep. Ud.14/11/2025 avverso la sentenza n. 16/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 292/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. RILEVATO CHE Con sentenza del giorno 2.3.2022 n. 16, la Corte d’appello di Salerno accoglieva l’appello, proposto dall’Inps , avverso la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore che aveva accolto l’opposizione, di Polacco Annamaria , a intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle di pagamento, portanti crediti previdenziali Inps correlati a contributi IVS.

Il tribunale aveva accolto l’opposizione in quanto aveva ritenuto che né l’Ader né l’Inps avessero dato prova della notifica degli atti presupposti, richiamati nell’intimazione di pagamento, mentre le uniche cartelle, per le quali era stata documentata la notifica, erano oramai prescritte per decorso del termine quinquennale. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti, di accoglimento del gravame dell’Inps e dell’Ader, ha ritenuto sussistente la prova della valida e tempestiva notifica degli atti presupposti sin dal primo grado di giudizio con documentazione non espressamente disconosciuta dall’opponente, anche in riferimento all’eventuale mancanza di collegamento tra gli avvisi di ricevimento e gli atti impositivi in questione; inoltre, il disconoscimento delle copie era stato generico e tardivo, con conseguente definitività dell’accertamento e irretrattabilità del credito contributivo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Polacco Annamaria ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione e l’Inps non hanno spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 26 del d.P.R.n. 602/73 e dell’art. 137 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che l’Istituto previdenziale avesse sufficientemente provato di avere regolarmente notificato gli avvisi di addebito sottesi alla impugnata intimazione e che il disconoscimento operato dalla parte, della conformità delle copie agli originali, dovesse considerarsi tardivo.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 24 comma 2 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché l’Inps, successivamente alla proposizione dell’appello, aveva provveduto ad annullare totalmente o parzialmente gli avvisi di addebito oggetto della pretesa impositiva di cui all’intimazione di pagamento impugnata, cosicché l’Istituto previdenziale avrebbe dovuto chiedere la cessazione della materia del contendere e tale omissione si era tradotta in una violazione di legge.

Il primo motivo è inammissibile in quanto contesta l’accertamento espresso dalla Corte d’appello sulla regolarità della notifica degli avvisi di addebito, che è questione di competenza del giudice del merito, incensurabile in Cassazione se non in “ristretti limiti” (cfr. Cass. n. 11892/ 20 16, 27000/2016), non ricorrenti nella specie, così che la ricorrente mira inammissibilmente a una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non riporta dove e quando abbia proposto analoga censura nel corso del giudizio di appelloe nulla risulta dalla sentenza impugnata, così che la doglianza appare proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità; inoltre, la ricorrente non riporta in ricorso l’atto di sgravio sul quale è basato il motivo di censura (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte degli enti intimati esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comm