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Ordinanza — n. 33320/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished per art. 391 c.p.c. upon client's voluntary renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33320/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant had challenged an appellate decision denying a pension fund payout based on specific labor law provisions and EU directives. The court ruled that the procedural act of renunciation immediately terminated the litigation without substantive review of the legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Upon voluntary withdrawal by the appellant, the cassation judgment is extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment cassation procedure voluntary renunciation labor pension dispute fondo di garanzia assicurativo caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo garanzia degli investimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n.
Art. 390 c.p.c.
È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod.
Art. 391, para. 1 c.p.c.
Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod.
Art. 13, para. 1-quater, DPR 115/2002
La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
art. 390 cod. proc. civ
È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31064/2024
e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass. n. 31064/2024 che ha scrutinato tematiche sovrapponibili(così anche Cass.
Cass. n. 23509/2025
31064/2024 che ha scrutinato tematiche sovrapponibili(così anche Cass. n. 23509/2025 ).
Cass. n. 33343/2024
115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass. n. 33343/2024 e n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22764-2022 proposto da: BUSCEMI MICHELE, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMILIANO VALENZA, MARIA SAIA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 475/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 1095/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.22764/2022 Cron. Rep. Ud22/10/2025 RILEVATO CHE Michele Buscemi impugna sulla base di un unico motivo la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 475/2022 che, accogliendo il gravame dell’INPS e riformando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di condanna al pagamento da parte del Fondo di garanzia della somma maturata a titolo di TFR nel corso del rapporto con GESIP spa in liquidazione dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 131/2015. Resiste INPS con controricorso.

In data 15 settembre 2025 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 ottobre 2025, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.

È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass. n. 31064/2024 che ha scrutinato tematiche sovrapponibili(così anche Cass. n. 23509/2025 ).

La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass. n. 33343/2024 e n. 23509/2025). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le s