Cassation court allows appeal for revocatory error due to judge's failure to examine interruption of prescription evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal against a lower court's dismissal of a revocation request. The appellant argued the judge committed an error by failing to examine documentary evidence proving the interruption of the statute of limitations. The court ruled that omitting to review such decisive documents constitutes a false perception of facts, qualifying as a revocatory error under Article 395, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.: The court establishes that a revocatory error occurs when a judge, despite having the documents in their file, fails to examine them, thereby falsely perceiving the existence or non-existence of a decisive fact that is positively established in the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 141-2023 proposto da: SCARPULLA CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO SAMMARTINO; -ricorrente - contro LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, già Provincia Regionale di Enna; -intimato - avverso la sentenza n. 247/2022 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/07/2022 R.G.N. 24/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 25 luglio 2022, la Corte d’Appello di Caltanissetta - chiamata a pronunziarsi sul ricorso per Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.141/2023 Cron.
Rep. Ud.20/11/2025 revocazione proposto da Claudio Scarpulla avverso la sentenza pronunziata dalla stessa Corte d’Appello nel giudizio promosso a carico del medesimo Scarpulla da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna (già Provincia Regionale di Enna), per il recupero delle somme versate dal Consorzio in esecuzione delle pronunzie favorevoli rese dal Tribunale di Enna e dalla stessa Corte d’Appello di Caltanissetta in un pregresso giudizio tra le stesse parti, pronunzie poi annullate da questa Corte, ricorso con il quale si addebitava alla Corte d’Appello l’errore di fatto consistito nell’aver dichiarato prescritti i crediti dallo Scarpulla opposti in compensazione al credito azionato dal Libero Consorzio Comunale di Enna non avendo tenuto in considerazione la documentazione versata all’interno del proprio fascicolo telematico attestante la reiterata interruzione del decorso della prescrizione –dichiarava inammissibile il ricorso, non configurandosi, in base al tenore dell’atto, l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi ammettere l’errore revocatorio in caso di errata percezione da parte del giudice della documentazione in atti, nel senso che il giudice abbia preso in esame il documento ma ne abbia malamente percepito le risultanze, sovvertendole, dovendosi, viceversa escludere nell’ipotesi in cui, come nella specie, il giudice avrebbe del tutto omesso di esaminare la documentazione e di tenerne conto nella valutazione della fondatezza o meno dell’eccezione proposta. - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso lo Scarpulla affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Libero Consorzio Comunale di Enna, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4, c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’erronea individuazione del fatto presupposto indicato come oggetto dell’errore revocatorio, dato nella specie non dall’intervenuta prescrizione costituente punto controverso sul quale la Corte era chiamata a pronunziare bensì quello dell’esistenza o dell’inesistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione, mera circostanza di fatto rilevante ai fini della decisione della questione controversa. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione del medesimo parametro normativo, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento espresso dalla Corte territoriale per cui non configurerebbe errore revocatorio la situazione che la stessa Corte dichiara essersi verificata nella specie, ovvero l’aver il giudice pretermesso l’esame della documentazione attestante l’interruzione della prescrizione e così negato l’esistenza di un fatto viceversa sussistente e decisivo ai fini della pronunzia sulla questione controversa - I due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento. - Condivide il Collegio il rilievo del ricorrente per cui, da un lato, l’interruzione della prescrizione siconfigura come circostanza di fatto meramente presupposta dalla decisione sulla questione controversa, data dall’essere o meno nella specie intervenuta la prescrizione dei crediti opposti in compensazione, così da non risultare in alcun modo coinvolta nell’attività valutativa del giudice riguardante situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e, dall’altro, il mancato riferimento in motivazione alla documentazione prodotta recante la prova degli intervenuti atti interruttivi si traduce in una falsa percezione della situazione di fatto e così in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (l’omesso esame di quella documentazione) che ha portato ad affermare l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, situazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, integra l’errore revocatorio (cfr.
Cass. n. 20240/2015, Cass. n. 23173/2016, Cass. n. 15043/2018) - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Cal