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Ordinanza — n. 33292/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows opposition appeal by finding the 40-day deadline for filing was not missed despite prior knowledge of the debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33292/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed Sabine Flurshutz's appeal against the University of Salento, overturning the lower court's dismissal of her opposition. While the lower court ruled the opposition untimely because Flurshutz had knowledge of the debt when she retrieved a related notice, the Supreme Court found the 40-day deadline for filing the opposition had not expired. The court held that the date of retrieving the notice from the municipal office, not the initial service of the debt order, marked the start of the deadline, making the filing timely.

Regesto Legislator

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Art. 139, 140, 650 c.p.c.; The opposition to a debt recovery order is admissible if filed within the statutory period calculated from the date the debtor acquires full knowledge of the debt, even if prior procedural irregularities were contested.

Parole chiave

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opposition to debt recovery statute of limitations knowledge of debt procedural deadline acquiescence to debt ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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Art. 139 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
- La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione per decadenza dall’azione - a prescindere dalla verifica dell’irregolarità della notifica ex art. 140 c.p.c.
Art. 650 c.p.c.
art. 140 c.p
- La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione per decadenza dall’azione - a prescindere dalla verifica dell’irregolarità della notifica ex art. 140 c.p.c.
art. 650 c.p
art. 139 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12130/2011
Cass. n. 12130/2011 e Cass.
Cass. n. 6028/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10850-2022 proposto da: FLURSCHUTZ SABINE, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO GALLUCCI; -ricorrente - contro UNIVERSITÀ DEL SALENTO, in persona del Rettore pro tempore, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.10850/2022 Cron. Rep. Ud.20/11/2025 avverso la sentenza n. 1002/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2021 R.G.N. 1169/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 18 ottobre 2021, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Lecce e rigettava l’opposizione proposta da Sabine Flurshutz avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Università del Salento per il recupero delle somme indebite da questa versate alla Flurshutz in esecuzione di una pregressa pronunzia resa tra le stesse parti dal Tribunale di Lecce poi riformata in grado di appello. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione per decadenza dall’azione - a prescindere dalla verifica dell’irregolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo avvenuta il 7.7.2016 nonché del relativo precetto eccepita dall’istante che denunciava la falsità di entrambi i procedimenti e chiedeva di proporre la querela di falso - per essere intervenuto il deposito dell’opposizione (27.3.2017) tardivamente, oltre il termine di 40 giorni dal 15.2.2017 allorché, con il ritiro da parte dell’istante del precetto, che del decreto ingiuntivo riportava gli estremi, dall’Albo pretorio del Comune, la stessa aveva avuto piena consapevolezza del decreto ingiuntivo emesso a suo carico. - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Flurshutz affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Università del Salento.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 650 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto la validità del procedimento notificatorio tanto del decreto ingiuntivo quanto del successivo precetto, risultando entrambe viziate per non aver l’ufficiale giudiziario dato conto nella relata dell’esecuzione delle formalità attestanti i motivi di impossibilità di eseguire la notifica di persona oppure, ai sensi dell’art. 139 c.p.c. a persona di famiglia addetta alla casa, al portiere o ad un vicino che accetti di ricevere la notifica e, comunque, non corrispondendo al vero l’asserito compimento da parte del medesimo di quanto previsto dall’art. 140 c.p.c. in caso di notifica in assenza del destinatario, asserzione in relazione alla quale la ricorrente, tanto in primo grado quanto in grado di appello, proponeva querela di falso. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 221, 355 e 650 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per il carattere meramente apparente della motivazione non risultando da essa comprensibile la ragione per cui la Corte territoriale è giunta a ritenere l’inutilità della proposta querela di falso, non risultando congruo rispetto a tale conclusione il riferimento alla data di ritiro del precetto ai fini di stabilire la tardività dell’opposizione, atteso che se la notifica fosse stata regolare quel riferimento era superfluo mentre se non lo fosse stata il termine di 40 giorni dalla predetta data risultava rispettato, decorrendo tra il 15.2.2017, data di avvenuta conoscenza del decreto ingiuntivo ed il 27.3.2017, data di deposito dell’opposizione, esattamente 40 giorni. - Con il terzo motivo la ricorrente deduce, da un lato, il vizio di motivazione per l’irrilevanza rispetto alla sancita tardività dell’opposizione delle argomentazioni spese a sostegno della ritenuta legittimità dell’acquisizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’avviso di deposito di atti giudiziari presso la Casa comunale e dall’altro l’error in procedendo dato dal non aver consentito la querela di falso avverso le dichiarazioni dell’ufficiale giudiziario - Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2033 e 2099 c.c., 38 d.P.R. 602/1973 e 19 l. n. 218/1952 lamentando l’erroneità della conferma dell’entità dei crediti recati dal decreto ingiuntivo illegittimamente pretese al lordo di quanto trattenuto a titolo di tasse e contributi con riflessi su interessi e rivalutazione, non dovute quanto all’IRAP ed erroneamente quantificate quanto alle spese legali. - L’impugnazione nella parte in cui è diretta a censurare la pronunzia della Corte territoriale di inammissibilità dell’opposizione per decadenza dall’azione stante la tardività della stessa si rivela meritevole di accoglimento. - Invero la Corte leccese ha accertato che il decreto ingiuntivo è stato notificato ex art. 140 c.p.c. in data 7/7/2016 e che l’atto di precetto è stato notificato in data 26/1/2017 (con assenza del destinatario e deposito del plico non ritirato nei 10 giorni successivi). - Ha rilevato che il Tribunale aveva ritenuto irrilevante accertare la pretesa nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto la Flurshutz aveva avuto contezza di tale provvedimento con l’avvenuta rituale notifica del precetto in data 15/2/2017 quando per sua stessa ammissione si era recata all’Albo pretorio del Comune per ritirare il precetto. - Ha evidenziato che già la notifica del d ecreto ingiuntivo era rituale in quanto la raccomandata non era stata consegnata per temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate e che il relativo plico era stato consegnato presso l’ufficio ove era rimasto per 10 giorni. - Ad avviso della Corte territoriale, a nche se fosse stata accertata la nullità della notifica del precetto (rispetto alla quale, peraltro, nulla era stato omesso) restava il fatto che la Flurshutz in data 15/2/2017 aveva avuto contezza del decreto ingiuntivo essendosi in tale data verificati gli effetti della notifica con il raggiungimento dello scopo. - In realtà, assunta a riferimento ai fini della valutazione della tempestività del deposito dell’opposizione la data di ritiro dalla Casa comunale del precetto notificato implicante l’acquisita conoscenza del decreto ingiuntivo, 15.2.2017, il termine per il deposito dell’opposizione fissato in 40 giorni non risultava decorso essendo stato effettuato il 27.3.2017 corrispondente all’ultimo dei 40 giorni, da qui derivando la qualificazione in termini di error in procedendodella mancata ammissione della querela di falso volta a dimostrare la nullità dei procedimenti notificatori, tenuto conto dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. n. 12130/2011 e Cass. n. 6028/2023) secondo cui a fronte di una querela di falso proposta tanto in via principale quanto in via incidentale il giudice, ai fini della valutazione dell’ammissibilità della domanda non è tenuto al preliminare vaglio della rilevanza del documento ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o no della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova. - Il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnat