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Ordinanza — n. 33063/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses worker's appeal on private employment contract indemnity for work availability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33063/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Vincenzo Petricciuolo's appeal against the Second Instance Court of Naples, which denied his claim for a work availability indemnity. The worker argued that the collective agreement required the employer to prove an obligation of availability, while the company contended the law only requires the employee to have actually performed the availability. The court held that the appellate court correctly interpreted the collective agreement, finding no written obligation of availability and noting the employee failed to prove otherwise. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the worker was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 24 c.c.n.l. Gas Acqua del 1995; Art. 1362, 1363 c.c.: The work availability indemnity is payable only if a specific contractual obligation exists; mere performance by the employee does not create such an obligation absent written proof.

Parole chiave

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private employment contract work availability indemnity collective agreement interpretation burden of proof availability Cassation appeal dismissal restituzione delle indennità di disoccupazione retribuzione non pagata calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 24 c.c.n.l. Gas Acqua del 17.11.1995
per avere la Corte d’appello errato nell’interpretare l’art. 24 c.c.n.l. Gas Acqua del 17.11.1995 attribuendo rilievo alla mancanza della contrattazione aziendale deputata, in base al comma 4 dell’art.
Art. 1362, 1363 c.c.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale reso una motivazione apparente omettendo di esporre una analisi logico giuridica dei dati istruttori menzionati così precludendo ogni controllo sulla esattezza e logicità del percorso motivazionale.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs.
d.lgs. n. 149 del 2022
380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
d.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13, comma 1-quater
4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.
art. 24 c.c
per avere la Corte d’appello errato nell’interpretare l’art. 24 c.c.n.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6335 del 2014
Cass. n. 6335 del 2014; n.
Cass. n. 13860 del 2019
Cass. n. 18214 del 2024
Cass. n. 18214 del 2024; n.
Cass. n. 15471 del 2017
Cass. n. 27136 del 2017
Cass. n. 18375 del 2006
Cass. n. 3633 del 2017
Cass. n. 3633 del 2017; n.
Cass. n. 18441 del 2017
Cass. n. 3386 del 2011
Cass. n. 24540 del 2009
Cass. n. 4349 del 2001
Cass., sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014
Cass., sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014).
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17742-2022 proposto da: PETRICCIUOLO VINCENZOANGELO, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO ARENA, STEFANIA ARMIERO; -ricorrente - contro A.B.C. -ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE (già ARIN S.P.A.), rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 386/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2022 R.G.N. 4175/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Oggetto Rapporto lavoro privato –indennità reperibilità R.G.N.17742/2022 Cron. Rep. Ud26/11/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto in parte l’appello della A.B.C. Napoli Azienda Speciale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di Vincenzoangelo Petricciuolo di pagamento dell’indennità di reperibilità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con quattro motivi. La società datoriale ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione Si riportano i motivi come riassunti nel ricorso:

1. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c. per avere la Corte d’appello errato nell’interpretare l’art. 24 c.c.n.l. Gas Acqua del 17.11.1995 attribuendo rilievo alla mancanza della contrattazione aziendale deputata, in base al comma 4 dell’art. 24 cit., a definire le modalità attuative della reperibilità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte d’appello errato nell’interpretare l’art. 24 c.c.n.l. attribuendo rilievo alla inesistenza di un obbligo di reperibilità in capo al lavoratore là dove l’art. 24 cit. riconosce l’indennità in parola in funzione della mera circostanza che la reperibilità sia stata fornita dal dipendente e fruita dall’azienda.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale reso una motivazione apparente omettendo di esporre una analisi logico giuridica dei dati istruttori menzionati così precludendo ogni controllo sulla esattezza e logicità del percorso motivazionale.

4. Con il quarto motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa, concernente la reperibilità del lavoratore che, in quanto necessaria nell’organizzazione del lavoro, deve ritenersi obbligatoria pure in mancanza di una previsione scritta in tal senso.

5. Per ragioni di priorità logica si esamina il secondo motivo di ricorso. Esso è infondato. La sentenza d’appello ha negato il diritto del lavoratore all’indennità di reperibilità sulla base di due autonome rationes decidendi: la prima costituita dalla assenza di uno dei requisiti richiesti dall’art. 24 del c.c.n.l., vale a dire l’istituzione del servizio di reperibilità in base ad un accordo tra la società e la Rsu; la seconda coincidente con la mancata prova di un obbligo direperibilità in capo al lavoratore, obbligo negato dai testimoni escussi.

Il secondo motivo di ricorso investe la seconda ratio decidendi e deduce l’errata interpretazione dell’art. 24 del c.c.n.l. che, secondo la tesi di parte ricorrente, riconosce l’indennità in questione sulla base della effettiva prestazione di reperibilità e a prescindere da uno specifico e formale obbligo. Tale tesi non può trovare accoglimento. Questa Corte ha affermato che la reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa (Cass. n. 14288 del 2011; n. 19936 del 2015).

L’art. 24 del c.c.n.l. regolamenta il “servizio di reperibilità” prevedendo, tra l’altro, specifici requisiti che il personale impiegato deve possedere, il numero massimo di giorni per i quali il lavoratore può essere obbligato a rendere tale servizio. La disposizione contrattuale fa riferimento ad un “impegno di reperibilità”, sottolineandone il “ruolo fondamentale … rispetto all’obiettivo primario di garantire la sicurezza dell’utenza e degli impianti nonché la regolarità del servizio”. È evidente, sul piano letterale oltre che logico, come la reperibilità non possa che costituire oggetto di uno specifico obbligo, disciplinato dalla fonte contrattuale, e in quanto tale retribuito con una specifica indennità.

L’interpretazione data dalla Corte di merito è pertanto la sola plausibile alla luce della lettera e della ratio dell’istituto. Le critiche ad essa mosse dal ricorrente non integrano la violazione di legge denunciata in quanto si limitano a contrapporre una diversa, peraltro nemmeno plausibile, lettura senza evidenziare errori di diritto (v. Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019 sulla interpretazione dei contratti collettivi nazionali; v. Cass. n. 18214 del 2024; n. 15471 del 2017; n. 27136 del 2017; n. 18375 del 2006, sulla interpretazione degli atti negoziali).

A ciò si aggiunga che la Corte d’appello , con accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha appurato l’inesistenza in punto di fatto dell’obbligo di reperibilità in capo all’odierno ricorrente.

6. Il rigetto del secondo motivo di ricorso rende inammissibili il primo e il quarto motivo. Secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall'altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo “dictum”, la resistenza di una di esse all'impugnazione, e quindi la definitività della decisione sul punto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre statuizioni poiché inidonea a determinare la cassazione della pronuncia suddetta (cfr. Cass. n. 3633 del 2017; n. 18441 del 2017; n. 3386 del 2011; n. 24540 del 2009; n. 4349 del 2001).

7. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La motivazione resa dai giudici di appello, sia pure succinta, dà conto del dato dirimente, posto a base della decisione, della mancata prova di un obbligo di reperibilità del lavoratore per averne i testimoni escussi negato l’esistenza. La mancata pedissequa trascrizione delle deposizioni testimoniali non rende inesistente o apparente la motivazione, alla luce dei requisiti necessari a comporre il cd. minimo costituzionale (su cui v. Cass., sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014). Per il resto, le critiche siappuntano sulla valutazione delle prove raccolte e si rivelano, come tali, inammissibili in questa sede di legittimità.

8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

9. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

10. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di cont