Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes complexity but no substantive ruling on TFR guarantee fund claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because the appellant withdrew the request before the hearing. The lower courts had rejected the claim for a terminated salary (TFR) from the guarantee fund, citing the employee's continued employment with the assignee and the lack of bankruptcy proceedings at the time of the agreement. Although the court acknowledged the complex legal issues regarding the guarantee fund's intervention, the procedural withdrawal extinguished the case without a final judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal before the hearing results in the extinction of the proceedings, precluding any substantive examination of the merits or the admissibility of preliminary reference requests.
Parole chiave
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PDFBox: AULA 'B' 4326 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere- Dott. VALERIA PICCONE -Rel. Consigliere - Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21503-2022 proposto da: TARANTINO ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO VALENZA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO; - controricorrente – avverso la sentenza n. 523/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 1232/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere Dott.
VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.21503/2022 Cron. Rep. Ud 21/10/2025 Numero registro generale 21503/2022 Numero sezionale 4326/2025 Numero di raccolta generale 33047/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 RILEVATO che Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda svolta da parte ricorrente volta a conseguire dal Fondo di garanzia presso l’INPS il TFR maturato alle dipendenze di GESIP Palermo s.p.a. in epoca anteriore alla cessione del ramo d’azienda in cui prestava servizio, avvenuta con decorrenza dal 1°.1.2015 e con sottoscrizione di accordo ex art. 47, l. n. 428/1990, in virtù del quale aveva rinunciato a chiederlo al cessionario.
I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che l’intervento del Fondo di garanzia fosse in specie precluso per difetto del requisito della cessazione del rapporto di lavoro, che era continuato alle dipendenze di Re.Se.T. Palermo s.c.p.a., cessionaria del ramo d’azienda presso cui la lavoratrice era stata addetta; sotto altro profilo, hanno reputato che, non essendo la cedente sottoposta a procedura concorsuale all’epoca della sottoscrizione dell’accordo sindacale, nessuna efficacia derogatoria poteva ascriversi a quest’ultimo rispetto all’assunzione dell’obbligazione del TFR in capo al cessionario.
Avverso tale pronuncia il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di gravame, con cui – oltre a censurare in diritto la sentenza impugnata – ha proposto, in via subordinata, istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE. L’INPS ha resistito con controricorso. CONSIDERATO che 1. Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa Numero registro generale 21503/2022 Numero sezionale 4326/2025 Numero di raccolta generale 33047/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 applicazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.
2. È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
3. Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
4. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, che ha scrutinato tematiche sovrapponibili.
5. La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso nell'Adunanza camerale del 21 ottobre 2025. La Presidente Numero registro generale 21503/2022 Numero sezionale 4326/2025 Numero di raccolta generale 33047/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Lucia Esposito Numero registro generale 21503/2022 Numero sezionale 4326/2025 Numero di raccolta generale 33047/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Numero registro generale 21503/2022 Numero sezionale 4326/2025 Numero di raccolta generale 33047/2025 Data pubblicazione 17/12/2025