Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished per art. 391 c.p.c. with expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the applicant's formal withdrawal of the case before the chamber hearing. The applicant, representing a worker seeking a severance payment from the Guarantee Fund, had previously argued against the lower court's refusal based on the continuity of employment with a successor company. The court ruled that the procedural act of withdrawal, compliant with the Code of Civil Procedure, terminated the litigation without addressing the substantive legal merits regarding the Guarantee Fund's liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal before the chamber hearing results in the extinction of the judgment, precluding the application of special expense compensation rules for rejected appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: AULA 'B' 4327 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere- Dott. VALERIA PICCONE -Rel. Consigliere - Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25548-2022 proposto da: INDOVINA ROBERTA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO VALENZA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO; - controricorrente – avverso la sentenza n. 661/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/07/2022 R.G.N. 577/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere Dott.
VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.25548/2022 Cron. Rep. Ud 21/10/2025 Numero registro generale 25548/2022 Numero sezionale 4327/2025 Numero di raccolta generale 33042/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 RILEVATO che 1. l ricorrente indicato in epigrafe ricorre per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo che ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda volta a ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con GE.S.I.P. s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita.
2. A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società Reset, cessionaria del ramo d’azienda. Difetta, dunque, un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del Fondo, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo.
Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato. L’INPS replica con controricorso. Numero registro generale 25548/2022 Numero sezionale 4327/2025 Numero di raccolta generale 33042/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 CONSIDERATO che 1. Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.
2. È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
3. Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
4. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, che ha scrutinato tematiche sovrapponibili.
5. La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto). P.Q.M Numero registro generale 25548/2022 Numero sezionale 4327/2025 Numero di raccolta generale 33042/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso nella adunanza camerale nell'Adunanza camerale del 21 ottobre 2025. La Presidente Lucia Esposito Numero registro generale 25548/2022 Numero sezionale 4327/2025 Numero di raccolta generale 33042/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Numero registro generale 25548/2022 Numero sezionale 4327/2025 Numero di raccolta generale 33042/2025 Data pubblicazione 17/12/2025