Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 33032/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court denies interlocutory dismissal, requiring full trial on partial waiver of tax debts under new 2025 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33032/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the interlocutory order dismissing the appeal, mandating a public hearing instead. The appellant claimed a partial waiver of tax debts under the new 'rottamazione quater' scheme, while the tax authorities argued the waiver did not cover all outstanding titles. The court ruled that the statutory conditions for dismissing the case based on partial waiver were not met, necessitating a complete evaluation of the specific titles involved.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12 bis del d.l. n. 84/2025; Art. 375 comma 2 cod. proc. civ.: A partial waiver of execution does not automatically satisfy the conditions for interlocutory dismissal; the court must fully evaluate the effects of the waiver regarding the specific titles involved.

Parole chiave

Generato dall'IA
rottamazione quater definizione agevolata prescrizione estintiva intimazione di pagamento codice di procedura civile waiver of execution tax debt waiver credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025
Art. 375 comma 2 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15676/2022 R.G. proposto da : I.C.P. ITALIANA COSTRUZIONI E PARTECIPAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI FRANCESCA ROMANA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati FRASCONA’ LORELLA, PONTONE MICHELE, CATALANO GIANDOMENICO -controricorrente- e contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato MARITATO LELIO unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4185/2021 pubblicata il 14/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE con due distinti ricorsi la I.C.P. propose opposizione avanti al Tribunale di Roma avverso due intimazioni di pagamento, la prima notificata il 13/09/2017 e la seconda il 10/04/2018, aventi ad oggetto:

a) la prima, una cartella I.N.P.S. per somme aggiuntive, cinque cartelle I.N.A.I.L. per premi e accessori, tredici avvisi di addebito I.N.P.S. per contributi e accessori;

b) la seconda, tre avvisi di addebito I.N.P.S. per contributi e accessori; il Tribunale di Roma riunì i due procedimenti e all’esito con la sentenza n. 955/2019 accolse l’opposizione limitatamente agli avvisi di addebito I.N.P.S. notificati il 25/09/2012 e l’11/12/2012, per la sopravvenuta prescrizione estintiva; lasentenza del Tribunale di Roma fu impugnata in via principale da I.C.P. ed in via incidentale da I.N.P.S., che lamentò l’erroneo accoglimento della eccezione di prescrizione; la corte territoriale ha rigettato il gravame proposto in via principale e ha accolto quello incidentale. In parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione anche con riferimento agli avvisi di addebito I.N.P.S. notificati il 25/09/2012 e l’11/12/2012; per la cassazione della sentenza ricorre I.C.P. con ricorso affidato a cinque motivi, ai quali I.N.P.S., I.N.A.I.L. e ADER resistono con controricorso; la parte ricorrente, nella memoria ex art.380 bis.1 comma primo cod. proc. civ. depositata il 28/10/2025 ha dichiarato:

a) di aver aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) per «alcuni titoli sottesi agli atti impugnati», descritti al § 1 lettera da a) a h) della memoria;

b) di aver provveduto al pagamento integrale delle quattro cartelle di pagamento descritte nel § 2 della memoria; con riferimento a questi titoli la parte ricorrente ha chiesto di «prendere atto della cessata materia del contendere»; CONSIDERATO CHE la causa ha per oggetto due intimazioni di pagamento, la prima notificata alla parte ricorrente il 13/07/2017, alla quale sono sottesi 19 titoli esecutivi (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito); la seconda notificata il 10/04/2018, alla quale sono sottesi 3 avvisi di addebito; con riferimento alla domanda spiegata nella memoria de qua il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ex art.375 comma secondo cod. proc. civ., dovendosi compiutamente valutare gli effetti della rinuncia formulata dalla parte solo con riferimento a parte dei titoli esecutivi sottesi alle due intimazioni di pagamento oggetto di causa, e ciò anche alla luce della «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata» «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata» dettata dall’art.12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n.108/2025;

P.Q.M La Corte dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e la