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Ordinanza Interlocutoria — n. 33019/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal on fixed-term vs permanent worker pay progression discrimination claim for public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33019/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal regarding discrimination between fixed-term and permanent workers in economic progression rights. The plaintiffs argued that excluding fixed-term employees from pay progression violated EU Directive 1999/70/CE and collective agreements, while the employer contended objective reasons justified the distinction. The court decided to postpone the ruling to a public hearing to allow for direct dialogue and comprehensive examination of the complex legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 414 c.p.c.; Artt. 115 e 116 c.p.c.; The Court of Cassation may suspend a cassation appeal to a public hearing when the case involves complex legal questions requiring direct interlocution between parties and the Public Prosecutor.

Parole chiave

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fixed-term employment discrimination economic progression rights Directive 1999/70/CE public hearing suspension collective agreement violation Cassation procedure administrative law lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
con il secondo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360,c omma primo, n.
Art. 414 c.p.c.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 414 c.p.c. e degli artt.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della domanda azionata in giudizio.
Clausola 4 della direttiva 1999/70/CE
3 c.p.c., la violazione del principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a temo indeterminato, di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, nonché la violazione dell’art.
CCNL Enti locali del 14 settembre 2000
CCNL Enti locali del 31 marzo 1999
5 e 6 del CCNL Enti locali del 31 marzo 1999.
art. 414 c.p
3 c.p.c., la violazione dell’art. 414 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6274 del 2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16986/2024 R.G. proposto da : Ballicu Rita, Buzzanca Nicoletta, Calanca Simona, Cerilli Annamaria, D’angelo Francesca, De Luca Angela, Fabiani Cristina, Gentili Stefania, Iacorossi Angela, Marcelli Loredana, Marella Loredana, Marini Anna Rita, Martolini Barbara, Mastropietro Cecilia, Mazzoli Claudia, Neccia Giovanna, Nicastro Maria Cristina, Santilli Patrizia, Sbarra Giorgia, Schmid Maria, nonché Michelangeli Francesco, Michelangeli Riccardo, Michelangeli Andrea, in qualità di eredi di Frasson Monica, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Pio Torcicollo -ricorrente- contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall ’A vv . Alessandro Rizzo -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 36/2024 depositata i l 09/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che:

1. la Corte d ’a ppello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalle lavoratrici indicate in epigrafe (dipendenti di Roma Capitale immesse in ruolo dopo anni di contratti a tempo determinato senza il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata presso l’Ente ed inquadrate al primo livello della categoria di inquadramento, C1) avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che,in parziale accoglimento del ricorso proposto dalle medesime, aveva riconosciuto il loro diritto al computo dell’anzianità di servizio fin dal primo contratto di assunzione a tempo determinato ai fini della rideterminazione del TFR e della pensione ed avevainvece respinto le domande dirette ad accertare il possesso delle specifiche anzianità di servizio di volta in volta utili per partecipare alle procedure selettive ai fini delle progressioni economiche orizzontali indette durante il periodo pre- ruolo e ad ottenere la condanna dell’ente a ricostruire la carriera e ad effettuare ora per allora le verifiche selettive ai fini del TFR, della pensione e dei passaggi di livello, nonché al pagamento dell’indennità di specifica responsabilità per alcune ricorrenti;

2. le lavoratrici avevano dedotto che il mancato riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo le aveva pregiudicate nella possibilità di partecipare alle progressioni economiche orizzontali indette dall’ente nel periodo in cui erano dipendenti non di ruolo ed avevano sostenuto che tale preclusione aveva configurato una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in violazione della direttiva 1999/70/CE; avevano pertanto chiesto il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo ed il riconoscimento del loro diritto a partecipare a dette progressioni, nonché la condanna dell’Amministrazione a ricostruire la loro carriera, con pagamento delle spettanti differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha escluso che la mancata partecipazione dei lavoratori a tempo determinato alle suddette progressioni si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, essendo questa differenziazione giustificata da ragioni oggettive, derivanti dalle caratteristiche strutturali delle progressioni stesse, legate all’espletamento di vere e proprie procedure selettive e non unicamente all’anzianità di servizio;

3. ha in particolare evidenziato che l’accesso a dette progressioni, che costituiscono vere e proprie procedure selettive senza carattere automatico con l’obiettivo di incentivare la carriera dei soli dipendenti di ruolo, non dipende dal solo possesso dell’anzianità di servizio;

4. pur a fronte di un riconoscimento integrale dell’anzianità pre-ruolo delle appellanti, ha pertanto escluso il loro diritto all’ammissione alle procedure di progressione economica dedotte in giudizio e alla consequenziale attribuzione della progressione economica rivendicata, difettando il requisito della valutazione positiva della loro prestazione di lavoro e dei titoli culturali e formativi posseduti, indispensabile ad entrambi i fini;

5. ha ritenuto assorbite le censure riguardanti la prescrizione e la debenza dell’indennità di specifica responsabilità;

6. avverso tale sentenza le lavoratrici propongono ricorso per cassazione articolando due motivi, cui resiste Roma Capitale con controricorso. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’a rt. 360 , c omma primo, n. 3 c.p.c., la violazione del principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a temo indeterminato, di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, nonché la violazione dell’art. 7 del CCNL Enti locali del 14settembre 2000 e degli artt. 5 e 6 del CCNL Enti locali del 31 marzo 1999. Si censura l a sentenza impugnata per aver ritenuto “ragione oggettiva” idonea ad escludere il diritto alle PEO delle ricorrenti, in costanza di rapporto a tempo determinato, senza incorrere in alcuna discriminazione, il rilievo – contestato – che le PEO sarebbero un istituto compatibile esclusivamente con i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

2. con il secondo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360,c omma primo, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 414 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della domanda azionata in giudizio. In particolare, si contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto “preclusa” alle ricorrenti la possibilità di conseguire le PEO per l’impossibilità del giudice di sostituirsi alla valutazione dei dipendenti, spettante esclusivamente al datore di lavoro; in tal modo,il giudice d’appello avrebbe “travisato” la domanda azionata e il tipo di pronuncia richiesta, che non consisteva nell’attribuzione diretta del livello economico superiore e nella condanna alle differenze retributive conseguenti, bensì nel riconoscimento del diritto a partecipare alle PEO e ad ottenere la relativa valutazione da parte di Roma Capitale, preclusa a monte dalla illegittima esclusione dalle procedure selettive; su tale diritto poteva pronunciarsi il giudice ordinario, senza doversi sostituire all’amministrazione, dovendosi piuttosto “ordinare” a quest’ultima di effettuare le “valutazioni” a suo tempo omesse;

3. le censure svolte (in particolare, il primo mezzo) evocano la questione della sussistenza di ragioni oggettive idonee giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato riguardo alle progressioni economiche, in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato a lla d irettiva 1999/70/CE; 4. è opportuno che l’esame della questione, sinora non affrontata espressamente da questa Corte, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023); 5. è del pari opportuno che la trattazione del presente procedimento avvenga congiuntamente a quella di altri proc. aventi analogo oggetto (n. 23613/2023; r.g. 10842/2024; r.g. 21266/2024; r.g. 6742/2025); P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la