Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unaccepted withdrawal causing loss of interest in the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the plaintiff withdrew the case without notifying the opposing party or obtaining their acceptance. Although the withdrawal extinguished the plaintiff's interest in the decision, the procedural defect prevented the judgment from formally terminating the proceedings. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest rather than on the merits of the labor dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal that is not notified to the opposing party and not accepted by them does not extinguish the proceedings but merely removes the plaintiff's interest, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23988-2021 proposto da: MENDOLA MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato DIEGO ALLETTO; -ricorrente - contro CIARAVELLA GIUSEPPE VALERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 495/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/04/2021 R.G.N. 938/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Giuseppe Valerio Oggetto Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse R.G.N.23988/2021 Cron. Rep. Ud22/10/2025 Ciavarella a corrispondere a Massimo Mendola, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 15.958,28, oltre accessori di legge.
2. Avverso tale sentenza Massimo Mendola ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Giuseppe Valerio Ciavarella ha resistito con controricorso.
3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:
1. Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta transazione con la controparte ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo che fosse disposta la compensazione delle spese.
2. Non risulta che tale rinuncia sia stata notificata alla controparte, né che questa vi abbia apposto il visto o l’abbia formalmente accettata.
3. La rinuncia al ricorso, che non risulti accettata, notificata alle controparti costituite e neppure comunicata per l'apposizione del visto ai rispettivi difensori non può dar luogo alla pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; essa, tuttavia, vale a far ritenere cessato l'interesse alla decisione sul ricorso (v. Cass. n. 483 del 2021; Cass. n. 26199 del 2020; 31732 del 2018; Cass. n. 3876 del 2010; Cass. n. 15980 del 2006) e determina pertanto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
4. La condotta processuale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. La natura della pronuncia, che è di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266 del 2019; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228, relativo a ll'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravven