Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to clearly reiterate first-instance evidentiary requests in second-instance filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's cassation appeal regarding the inadmissibility of her second-instance appeal. The lower court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to clearly reiterate her evidentiary requests from the first instance in her second-instance filing. The court held that the appellant's argument regarding a violation of interpretative canons was insufficient to overcome the procedural requirement for clear reiteration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 132, n. 4, c.p.c.; Art. 1362 c.c.: The Court of Cassation rejects a cassation appeal alleging violation of interpretative canons if the appellant fails to clearly reiterate evidentiary requests from the first instance in the second-instance filing, as the lower court correctly applied the requirement for unequivocal repetition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13256-2022 proposto da: OTTAIANO MARIA CARLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO MELE; -ricorrente - contro LAZIOCREA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALMERINDO PROIETTI SEMPRONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3928/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2021 R.G.N. 4101/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Appello incidentale Improcedibilità Istanze istruttorie R.G.N.13256/2022 Cron.
Rep. Ud.21/10/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 5519/2018 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda subordinata proposta da Ottaiano Maria Carla nei confronti della Laziocrea s.p.a., aveva dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al livello D2 del CCNL Federculture dal 28.12.2011; aveva, quindi, condannato la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad € 40.606,82, oltre accessori come per legge.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma così provvedeva: - dichiarava improcedibile l’appello incidentale proposto dalla lavoratrice contro la sentenza di primo grado; - in accoglimento dell’appello principale proposto da Laziocrea s.p.a. avverso la medesima sentenza e in parziale riforma di quest’ultima, rigettava la domanda proposta in via subordinata dalla Ottaiano nel giudizio di primo grado.
3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale anzitutto giudicava improcedibile l’appello incidentale della lavoratrice sul rilievo che Laziocrea s.p.a. aveva negato di aver ricevuto la notifica dell’appello incidentale e non avendo la Ottaiano documentato il contrario.
4. La stessa Corte, quindi, scrutinava congiuntamente i due motivi dell’appello principale della società e, riesaminate le risultanze processuali, riteneva che l’accoglimento della domanda attorea non poteva fondarsi su quelle valorizzate dal giudice di prime cure, sottolineando che gravava sulla lavoratrice l’onere di provare la fondatezza del proprio assunto.
5. La Corte, inoltre, riteneva che l’appellata, pur costituitasi tempestivamente in secondo grado, non aveva chiesto, neppure in via subordinata all’invocata conferma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado.
6. Avverso tale decisione Ottaiano Maria Carla ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
7. Resiste Laziocrea s.p.a. con controricorso.
8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art.436 c.p.c. nonché dell’art. 156 c.p.c. – art. 360, n. 3, c.p.c.”. Deduce che erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello incidentale per non avere, la lavoratrice appellata, notificato alla Laziocrea s.p.a. la propria memoria difensiva di costituzione con appello incidentale.
2. Con il secondo motivo denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; mancata ammissione delle istanze istruttorie –art. 360, n. 5, c.p.c.”. Sostiene che la Corte territoriale “è incorsa in un ulteriore grave errore logico-motivazionale laddove ha ritenuto che la lavoratrice non abbia provato la propria domanda, non avendo neppure richiesto di provare il dedotto svolgimento di mansioni superiori”.
3. Con il terzo motivo denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento –violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 cpc – art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c.”. Deduce che: “come già ampiamente dedotto nel precedente motivo di censura, la Corte territoriale ha errato laddove ha ritenuto che la lavoratrice non abbia provato la propria domanda, non avendo neppure richiesto di provare il dedotto svolgimento di mansioni superiori”.
4. Il primo motivo è infondato.
5. La Corte d’appello nella narrativa in fatto della propria decisione aveva dato conto che: Con nota del 21.10.2021, la Ottaiano confermava quanto dedotto da parte appellante all’udienza del 12.10.2021, dichiarando di non aver, “a seguito di accertamento, … rinvenuto la notifica dell’appello incidentale” . Nella seguente motivazione sul punto ha considerato: L’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile, avendo Laziocrea s.p.a. negato di aver ricevuto la notifica dell’appello incidentale e non avendo la Ottaiano documentato il contrario (avendo anzi dichiarato di non aver “ rinvenuto la notifica dell’appello incidentale”).
Al riguardo la S.C. è costante nell’affermare il principio secondo il quale “nel rito del lavoro, l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti” (così per tutte Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 837 del 19.1.2016) .
6. Rileva, allora, il Collegio che all’orientamento di legittimità cui ha aderito il giudice d’appello questa Corte di legittimità ha dato continuità anche nella sua più recente giurisprudenza a riguardo (v., tra le altre, Cass., sez. lav., n. 23159/2024; Cass., sez. lav., n. 2548/2023; e Cass., sez. III, n. 4405/2024, ed ivi in motivazione il richiamo ad altri precedenti in senso conforme, tra i quali Sez. un., sent. 30.7.2008, n. 20604).
7. Ebbene, la ricorrente non pone in dubbio che la propria memoria di costituzione in secondo grado, contenente il proprio appello incidentale, non fosse stata notificata alla controparte, come riscontrato dalla Corte distrettuale. Deduce, piuttosto che a mezzo del deposito di detta propria memoria con la relativa “costituzione telematica, l’atto ha comunque raggiunto il destinatario LazioCrea, entrando nella sua disponibilità e comunque nella sua sfera di conoscibilità ben prima del termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 436 cpc”. In tal senso, evidenzia ancora che la causa in secondo grado aveva inizialmente subito alcuni rinvii d’ufficio e sostiene che l’atto avrebbe comunque raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c., che pure reputa violato dalla Corte d’appello.
8. La tesi non è condivisibile. Pur a seguito dell’introduzione e della progressiva implementazione del processo civile telematico (che risulta applicato anche nel secondo grado di questo procedimento), è rimasto tuttora immutato l’art. 436, comma terzo, secondo periodo, c.p.c. laddove prevede la notificazione alla controparte della memoria di costituzione contenente l’appello incidentale “almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente”, quale adempimento distinto ed ulteriore rispetto al deposito della stessa memoria, disciplinato dai primi due commi dell’art. 436 cit.
E mette conto ricordare che sono anche diverse le conseguenze in rito derivanti da eventuali difetti di tali due adempimenti: nel caso, infatti, del tardivo deposito della memoria contenente l’appello incidentale, quest’ultimo è inammissibile per intempestività (come in generale è nel caso d’impugnazioni appunto intempestive rispetto ai termini perentori da osservare); mentre, nell’ipotesi di omessa notificazione dell’atto recante l’appello incidentale, pur tempestivamente depositato, la conseguenza è quella dell’improcedibilità di detto appello.
Non può, perciò, sostenersi che il tempestivo deposito della memoria in questione, in quanto eseguito telematicamente, sia sostitutivo di, o equipollente a, una notifica dello stesso atto alla controparte per la quale è tuttora prescritto debba intervenire entro un preciso termine anteriore all’udienza di discussione inizialmente fissata ex art. 435 c.p.c. Né i rinvii d’ufficio su cui intenderebbe far leva la ricorrente possono assumere rilievo in senso contrario. Come posto in luce dalla Corte di merito, all’udienza del 12.10.2021, in cui la causa fu effettivamente trattata per la prima volta (come riconosciuto dalla ricorrente: cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione), l’appellante principale si limitò a negare di aver ricevuto la notifica della memoria recante l’appello incidentale, senza quindi accettare il contraddittorio a riguardo, e l’appellata/appellante incidentale, del resto, neanche richiese la concessione di un termine per provvedere alla notifica in precedenza omessa; piuttosto, come sottolineato dalla Corte distrettuale, con successiva nota del 21.10.2021, confermò di non aver rinvenuto la notifica del proprio appello incidentale.
Pertanto, neppure è sostenibile che il mero deposito telematico della memoria in questione avesse raggiunto lo scopo di un atto differente, vale a dire, la notifica del medesimo atto con l’appello incidentale, in base, peraltro, a principio, quale quello di cui all’art. 156, comma terzo, c.p.c., dettato a rigore in tema di nullità processuale (e non d’improcedibilità).
9. Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili.
10. Entrambi tali motivi, infatti, censurano la medesima parte di motivazione, nel secondo motivo con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n.
5) c.p.c. e nel terzo con quello di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. 10.1. Più nello specifico forma oggetto d’impugnazione in dette due censure la parte della propria decisione in cui la Corte, dopo aver riesaminato le emergenze probatorie, essenzialmente di natura documentale, in senso sfavorevole alla lavoratrice (cfr. pagg. 3-6 della stessa), ha considerato che: … non potendosi l’accoglimento della domanda attorea fondare sulle – come detto inesistenti – risultanze probatorie valorizzate dal giudice di prime cure, si è già avuto modo di ricordare in premessa che gravava sulla lavoratrice (odierna appellata) l’onere di provare la fondatezza del proprio assunto.
Quest’ultima, tuttavia, pur costituitasi tempestivamente nel presente grado di giudizio, non ha chiesto, neppure in via subordinata all’invocata conferma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado. A fronte della mancata riproposizione di tali istanze istruttorie, pertanto, non può darsi corso allo svolgimento dell’attività richiesta da parte appellante, avendo quest’ultima espressamente formulato tale istanza “senza inversione dell’onere probatorio ed ove ritenuto necessario”.
Al riguardo basti ricordare che la S.C. è costante nell’affermare il principio per cui, nel rito del lavoro, mentre l’appellante che impugna in toto la sentenza di primo grado, insistendo per l’accoglimento delle domande, non ha l’onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, “la parte appellante, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l’istanza di ammissione della prova” (così da ultimo Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 11703 del 3.5.2019; in senso analogo si vedano pure Id. n. 12366/2003 e n. 2756/1999.
Pertanto, non avendo la parte appellata –pur come detto gravata del relativo onere probatorio –chiesto anche in questa sede di provare il dedotto svolgimento di mansioni superiori, in riforma dell’impugnata sentenza (nel resto ferma) la domanda della stessa proposta in via subordinata nel giudizio di primo grado e accolta dal giudice di prime cure non può che essere respinta .
11. Ebbene, segnatamente nel secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che: “La Corte d’Appello è incorsa nel macroscopico errore di ritenere che la lavoratrice non abbia chiesto, neppure in via subordinata all’invocata conferma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado. Ed invece, contrariamente a quanto sopra ritenuto, la lavoratrice ha espressamente reiterato le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado in seno alla propria memoria di costituzione in appello” (così a pag. 15 del ricorso). In tal senso richiama il passo di quest’ultimo atto in cui si legge: “Alla luce di quanto dedotto la sig.ra Maria Carla Ottaiano, come sopra rappresentata e difesa, riportandosi altresì a tutte le istanze formulate nei precedenti atti (anche quelle istruttorie nella denegata ipotesi in cui questa Corte ritenga fondato il motivo d’appello) e a tutti i precedenti scritti difensivi di primo grado”.
12. Osserva allora il Collegio che la questione che la ricorrente pone sia nel secondo che nel terzo motivo in questa sede di legittimità doveva essere delineata in chiave di vizio di interpretazione del ridetto atto processuale, da far valere secondo i criteri legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss. c.c.). Questa Corte di legittimità, infatti, da tempo ed anche di recente (cfr. nella motivazione Cass. n. 26192/2025), ha affermato che, mentre in tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve farsi applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 ss. disp. prel. c.c., in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (così Cass. ord. n. 25826/2022;
Cass. n. 16057/2016, la quale specifica che è altresì onere della parte ricorrente per cassazione quello di indicare nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici; Cass. n, 4205/2014; Cass. sez. un. n. 11501/2008).
13. Nei due motivi ora in esame la ricorrente non pone un problema di interpretazione di una singola domanda (o eccezione) di merito o di un proprio motivo d’appello; né profila un vizio di omessa pronuncia in relazione a proprie istanze istruttorie (per le quali, peraltro, neppure è denunciabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. in sede di legittimità). Neppure deduce un vizio di motivazione per omessa ammissione ella prova testimoniale o di altra prova. Infine, senz’altro non denuncia un “travisamento del contenuto oggettivo della prova” nei termini e negli stretti limiti in cui tale vizio può essere fatto valere in sede di legittimità (come chiarito daaCass., sez. un., n. 5792/2024).
14. Piuttosto, la ricorrente - a fronte di ratio decidendi in cui la Corte di merito, pur avendo considerato che l’attuale ricorrente aveva formulato delle istanze istruttorie nel giudizio di primo grado, ha riscontrato che la stessa parte in secondo grado non avesse riproposto tali istanze “in modo inequivocabile” (come esige l’orientamento di legittimità richiamato e non posto in dubbio dalla ricorrente) - assume invece che ella aveva “espressamente reiterato le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado in seno alla propria memoria di costituzione in appello”.
15. Resta, perciò, confermato che tale tesi interpretativa in questa sede di legittimità poteva essere fatta valere, non già in chiave di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, n, 5), c.p.c. (come dedotto nel secondo motivo), né in termini di anomalia motivazionale per la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. (come sostenuto nel terzo motivo, ma già nello sviluppo del precedente: cfr. pag. 24 del ricorso); bensì quale vizio d’interpretazione sul punto della propria memoria di costituzione in grado d’appello, denunciando la violazione di uno o più dei canoni ermeneutici legali di cui agli art. 1362 e segg. c.c. e specificando quali considerazioni della Corte territoriale si ponessero in contrasto con tali criteri.
16. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c