Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32929/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting employee's claim for higher job classification based on cash management duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32929/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the company's appeal against a lower court ruling that reclassified an employee from level 6 to level 4 of the commercial collective bargaining agreement. The employee argued her duties in cash management and accounting justified the higher classification, while the company contended she remained a simple fuel pump operator. The court upheld the lower court's decision, ruling that the employee's specific responsibilities for cash closure and bank deposits aligned with the technical requirements of level 4 rather than the basic skills of level 6.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 cod. civ.; Art. 2103 cod. civ.; Art. 100 CCNL Terziario: In disputes regarding the original job classification of an employee, courts must assess whether the specific duties performed, such as cash management and accounting, objectively correspond to the technical and practical requirements defined for the contested professional level within the applicable collective bargaining agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
job classification dispute collective bargaining agreement cash management duties employee reclassification labor law appeal retribuzione del lavoratore dipendente indennità di gestione indennità per perdita guadagno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 co. 1 n. 3 cpc
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art.
Art. 2103 cod. civ.
civ., con riferimento all’art. 2103 cod. civ. e all’art.
Art. 100 CCNL Terziario
Art. 205 CCNL
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
art. 2697 cod. civ
3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art.
art. 2103 cod. civ
civ., con riferimento all’art. 2103 cod. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22160-2022 proposto da: BUSSINELLO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO BOURSIER NIUTTA, GIANPIERO BELLIGOLI; -ricorrente - contro AVOGARO MORENA, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO GIORDANI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 59/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/03/2022 R.G.N. 840/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa 1.

Il Tribunale di Venezia ha accolto parzialmente le domande proposte da Morena Avogaro, dipendente dal 27.7.2009 al Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.22160/2022 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 21.3.2016 della Bussinello S.r.l., inquadrata nel 6° livello del CCNL Commercio e addetta presso l’Area di Servizio di Colognola ai Colli (VR) all’epoca distributore Esso, con mansioni di gestione della cassa, contabilizzazione entrate/uscite a fine giornata, gestione dello shop e responsabilità dei codici della stazione di servizio, e ha accertato il diritto della ricorrente all’inquadramento nel livello 4° CCNL Commercio e Turismo Terziario Confcommercio, con condanna della società al pagamento della somma lorda di euro 36.100,41, oltre accessori; ha rigettato, infine, la domanda riconvenzionale proposta dalla Bussinello S.r.l. connessa ad un dedotto inadempimento della lavoratrice nell’espletamento dei suoi compiti.

2. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 59/2022, ha confermato la pronuncia di primo grado evidenziando che:

a) la Avogaro aveva provato lo svolgimento delle mansioni superiori, rispetto a quelle di inquadramento nel 6° livello come operaio pompista, secondo un criterio di prevalenza con riguardo a quelle che inerivano al negozio e all’incasso, con mansioni di vendita e soprattutto di responsabilità di cassa: compiti che il livello rivestito non possedeva;

b) spettava alla lavoratrice l’indennità di cassa in quanto ella era stata addetta con continuità alle operazioni di cassa, tanto da essere responsabile della chiusura dei conti e anche dei relativi versamenti in banca;

c) la società non aveva dimostrato che il mancato incasso della Stazione di servizio fosse dipeso da un inadempimento imputabile alla Avogaro.

3. Avverso la sentenza di secondo grado la Bussinello S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso Morena Avogaro.

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 2103 cod. civ. e all’art. 100 CCNL Terziario, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto dimostrati i presupposti per il riconoscimento della qualifica rivendicata (4° livello) nonostante non fosse emerso lo svolgimento di tutte le attività, da parte della originaria ricorrente, proprie del “pompista specializzato”; in particolare quelle comportanti il possesso di specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art.205 CCNL Terziario, per avere erroneamente la Corte territoriale riconosciuto alla Avogaro l’indennità di cassa, in assenza totale di prova circa i presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva, in particolare sul rischio contabile.

4. I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

5. Sono inammissibil i le censure che riguardano l’accertamento delle mansioni svolte dalla Avogaro, che costituisce l’esito della ricostruzione della vicenda in fatto operata dalla Corte territoriale, con adeguata motivazione e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.

6. La Corte, conformemente al Tribunale, ha rilevato che, dall’esame delle prove orali era emerso che la lavoratrice era addetta con continuità alle operazioni di cassa, tanto da essere responsabile della chiusura ed anche dei versamenti in Banca; ella era tenuta ogni sera a chiudere i conti e la cassa, limitandosi a comunicare alla società i risultati della giornata – da ultimo - via fax; era incaricata anche del controllo del self-service e dei versamenti in banca con responsabilità diretta in caso di ammanco.

7. A fronte di tali risultanze istruttorie, a parere di questa Corte, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito sono corrette.

8. Infatti, premesso che si verte in un giudizio di verifica del corretto inquadramento ab origine della lavoratrice e non di accertamento circa l’espletamento di mansioni superiori, deve rilevarsi che i giudici di seconde cure hanno ritenuto corretto l’inquadramento nel 4° livello del CCNL Commercio del 18.7.2008, non perché la Avogaro rivestisse il profilo del “pompista specializzato”, proprio di quel livello, ma perché al 4° livello appartengono, come da declaratoria generale, i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

9. Sotto questo profilo, le mansioni espletate dalla Avogaro, come sopra accertate, sono appunto inquadrabili nel 4° livello, e non certo nel 6° (formalmente attribuito), ove sono ricompresi i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, come il “pompista comune senza responsabilità di cassa”.

10. La Avogaro (e qui scrutinando in particolare il secondo motivo) aveva, in sostanza la gestione della cassa, svolgeva compiti di contabilizzazione di entrate e uscite a fine giornata, aveva la gestione dello hop per cui, avendo conoscenze tecnico-specialistiche per espletare i suddetti incarichi, correttamente andava inquadrata nel 4° livello quale cassiera comune e quale commessa alla vendita (profili del 4° livello) con diritto alla indennità di cassa in quanto era, ai sensi dell’art. 205 CCNL richiamato nella gravata sentenza, normalmente adibita ad operazioni di cassa, con carattere di continuità e con piena e completa responsabilità della gestione.

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p