Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The parties involved were a group of individuals challenging a commercial registry decision against the Chamber of Commerce in Cosenza. The court ruled that the statutory time limit for requesting a ruling was strictly observed, leading to the automatic dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21224/2023 R.G. proposto da: CAPUTO EUGENIO, FORTE MENITA MARIA, DE FILIPPIS VITTORIA MARIA, MORRONE GILDA, rappresentati e difesi dall’avvocato TORCHIA FRANCESCO -ricorrenti- contro CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA AGRICULTURA ARTIGIANATO DI COSENZA, rappresentata e difesa dall’avvocato PONTE FLAVIO VINCENZO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 422/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANZARO il 12/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 21224/2023 Numero sezionale 1043/2025 Numero di raccolta generale 32886/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 21224/2023 Numero sezionale 1043/2025 Numero di raccolta generale 32886/2025 Data pubblicazione 17/12/2025